Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16830 del 15/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25852/2014 promosso da:

Cento Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri 5, presso lo studio dell’avv. Emanuele Coglitore, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Luigi Fernando Berardi in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentata e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1187/10/14 della CTR dell’Emilia Romagna, depositata il 12/06/14;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1187/10/14, depositata il 12/06/2014, la CTR dell’Emilia Romagna, riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato legittima la pretesa fiscale (maggiore imposta Ires per l’anno 2005), nei limiti di cui in parte motiva, condannando la contribuente al pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi di impugnazione.

L’intimata ha resistito con controricorso.

La ricorrente, in pendenza di giudizio, ha depositato istanza di sospensione del procedimento ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. in L. n. 96 del 2017.

All’esito dell’adunanza del 06/10/2020, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di trasmettere l’attestazione di intervenuta definizione del carico tributario oggetto di causa.

Con atto datato 26/11/2020, l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di estinzione del giudizio, corredata di documenti, allegando che il contribuente aveva provveduto al versamento di tutte le somme dovute.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato richiesta di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. in L. n. 96 del 2017, come si evince dalla copia della relativa istanza, depositata in atti unitamente alla relativa documentazione.

Non risulta documentato il diniego della definizione, che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare al contribuente entro il 31 luglio 2018 (citato D.L., art. 11, comma 10, prima parte), nè la parte che ne aveva interesse ha presentato istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio (citato D.L., art. 11, comma 10, prima parte).

Nell’istanza datata 26/11/2020, l’Agenzia delle entrate ha affermato che la controparte ha provveduto al versamento di tutte le somme dovute.

Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.

2. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo).

3. Tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i preupposti per le statuizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1, comma 1 quater.

PQM

la Corte:

dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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