Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16837 del 15/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8346-2015 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VOLPETTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 573935/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

FATTO E DIRITTO

Il contribuente D.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR di Roma n. 5739/35/14 e, in data 2.5.2017, ha formulato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, dichiarando di rinunciare al ricorso proposto;

– considerato, indipendentemente dalla prova del versamento delle somme dovute per la procedura di definizione, che la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi relativi (citato D.L. 193, art. 6, comma 2) e l’attestazione di ammissione alla procedura di definizione agevolata manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso (Cass. n. 22118 del 2017; Cass. n. 23173 del 2017);

– considerato, altresì, che la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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