Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16840 del 15/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33130-2019 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALOGERO GIBILARO;

– ricorrente –

contro

CA.MA.SO., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO VITTONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1088/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RITENUTO

che non sussiste l’evidenza decisoria con particolare riferimento al secondo motivo, con il quale si censura l’interpretazione dell’art. 179 c.c., comma 1, lett. f), nella parte in cui prevede che costituiscano beni personali quelli acquistati “con il prezzo del trasferimento dei beni personali del coniuge o con il loro scambio”;

la questio iuris è se si possa considerare bene personale il denaro di cui il coniuge disponga prima del matrimonio.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -2, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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