Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1687 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21391-2019 proposto da:

E.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina Perozzi, del foro di Ascoli Piceno e domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione ovvero all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 7739/2019 del Tribunale di Ancona, depositato il 12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:

– con provvedimento notificato il 08.10.2018 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione E.F., che veniva respinta dal Tribunale di Ancona con decreto n. 7739 del 12.06.2019;

– la decisione evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, esprimendo preliminarmente una valutazione di non credibilità del richiedente asilo, il quale, precisato di essere nato e cresciuto ad ***** (*****), trasferitosi a Benin City nel 2010, aveva riferito che i suoi problemi erano sorti per dall’appartenenza del padre al *****, partito dal quale il genitore aveva ricevuto del denaro per fare propaganda elettorale, ma che a seguito della sconfitta i membri di tale fazione politica, credendo che il padre si fosse in realtà appropriato del denaro, iniziavano a perseguitarlo e poi lo uccidevano, successivamente le minacce sarebbero giunte anche al richiedente sempre al fine di ottenere la restituzione del denaro. A fronte di siffatta narrazione la vicenda del suo espatrio p non appariva affatto circostanziata su fatti essenziali e determinanti, per essere vaga e contraddittoria la fonte del pericolo, confondendo il ricorrente i cultist del ***** con quelli del partito avversario, ossia l'*****, giungendo persino a sostenere che fossero i cultist dell'***** ad averlo minacciato, il che costituiva una grave incongruenza rispetto all’intero racconto. Quanto alla situazione del Paese di origine, un villaggio nello *****, in *****, dall’analisi congiunta delle informazioni assunte presso gli Uffici Pubblici UNHCR ed EASO, pubblicate il 10 maggio 2019, si riteneva che i territori posti a sud della *****, come *****, non erano interessati da conflitto armato tale da comportare un grado di violenza talmente generalizzato e permanente da costituire per i civili presenti nell’area il concreto rischio della vita o dell’incolumità personale. Aggiungeva, quanto alla richiesta di riconoscimento di status di rifugiato, che non si configurava una situazione da definire di “persecuzione grave” nei suoi confronti per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un’opinione politica, per quanto sopra detto. Inoltre dai documenti in atti non si evinceva alcuno sforzo serio compiuto dal richiedente ai fini di un’effettiva integrazione nel tessuto socio-economico nazionale (attestati di partecipazione a corsi di formazione, di volontariato o di apprendimento della lingua), al pari della mera promessa di un impiego. Quanto, infine, al rilascio di c.d. permesso di soggiorno per cure mediche, non erano segnalate patologie talmente gravi da porre in pericolo la vita e/o l’incolumità del richiedente in caso di rientro e, per altro verso, non risultavano prescritte dal sanitario cure mediche urgenti o essenziali da eseguirsi sul territorio nazionale;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione – notificato in data 15.07.2019 – l’ E. affidato a tre motivi;

– il Ministero dell’Interno intimato ha depositato solo “atto di costituzione” per eventualmente partecipare alla discussione.

Atteso che:

– con il primo ed il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 191, comma 1 e del principio convenzionale internazionale del divieto di non refoulement, oltre che violazione delle norme costituzionali e CEDU in ordine al diritto ad un processo giusto ed effettivo. Aggiunge la nullità del provvedimento per omessa pronuncia ovvero insufficiente motivazione, attesa la natura meramente apparente e tautologica di quella versata nel provvedimento impugnato quanto alla protezione sussidiaria.

I motivi – da trattare congiuntamente per la evidente connessione argomentativa – non possono trovare ingresso, posto che il Tribunale ha espresso le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento di ogni forma di protezione.

A prescindere dal rilevare la assoluta genericità delle difese svolte nelle due censure in esame, osserva il Collegio che il Tribunale ha giudicato il racconto del ricorrente inattendibile per la vaghezza e la contraddittorietà della fonte del pericolo, confondendo il ricorrente i cultist del ***** con quelli del partito avversario, ossia l'*****, giungendo persino a sostenere che fossero i cultist dell'***** ad averlo minacciato, il che costituiva una grave incongruenza rispetto all’intero racconto, ossia che la fonte dei suoi problemi fosse stata l’appartenenza del padre al *****, partito dal quale il genitore aveva ricevuto del denaro per fare propaganda elettorale, ma che a seguito della sconfitta i membri di tale fazione politica, credendo che il padre si fosse in realtà appropriato del denaro, iniziavano a perseguitarlo e poi lo uccidevano, minacce che successivamente sarebbero state rivolte al richiedente protezione sempre al fine di ottenere la restituzione del denaro. Per tale ragione ha escluso che le vicende narrate fossero idonee ad integrare una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Del resto la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (da ultimo: Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 20580 del 2019).

Rispetto all’indicato principio, che risponde a consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, fermo ogni altro profilo di critica, la censurabilità del racconto sub specie del vizio motivazionale, nella sua tendenziale insindacabilità nell’ambito del giudizio di legittimità, deve in ogni caso, ove introdotta, farsi carico di segnalare, nei termini sopra indicati, quale fatto sia stato omesso, nella sua decisività, nella valutazione del giudice del merito, non potendo limitarsi a denunciarne genericamente l’omissione.

I giudici di merito, infatti, hanno definito il racconto caratterizzato da estrema vaghezza e contraddittorietà e non suffragata da documentazione idonea ad avvalorare le vicende narrate; inoltre le fonti indicate dal E. – solo asseritamente indicate nel ricorso di primo grado e neanche riportate in quello per cassazione – oltre a non presentare una maggiore attendibilità rispetto a quelle esaminate, non appaiono contraddire le stesse e tale statuizione è conforme a diritto. E’ di tutta evidenza che con i motivi in esame il ricorrente miri a rappresentare una situazione di fatto diversa, peraltro in forma assolutamente generica, rispetto a quella che risulta dall’accertamento del materiale istruttorio compiuto dal Tribunale. In particolare il Tribunale sulla scorta del più recente rapporto dell’EASO sulla situazione in *****, risalente all’anno 2017, ha chiarito che da fonti pubbliche risulta che lo *****, a partire dal 2009, per effetto dell’amnistia presidenziale e dei risarcimenti accordati ai militanti che hanno deposto le armi, è notevolmente migliorata, collocandosi all’ottavo posto degli Stati del delta del Niger, per cui molte altre zone dell’area versano in condizioni peggiori e le ragioni di violenza riemerse all’inizio del 2016 sono correlate con la questione petrolifera.

Ha, inoltre, precisato che il ricorrente non proviene da una delle zone del paese interessate da conflitti di matrice etnica o di genesi religiosa, non avendo addotto alcun pericolo in tal senso se non in forma generica. Quanto alla vicenda narrata valgono le considerazioni sopra svolte, per cui ha ritenuto non integrate le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 oltre a svolgere un’indagine specifica sulle condizioni generali con riferimento alle criticità allegate.

E del resto questa Corte ha affermato (v. Cass. n. 13449/2019; Cass. n. 13450/2019; Cass. n. 13451/2019 e Cass. n. 13452/2019) il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle c.d. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (sul punto, cfr. anche Cass. n. 11312 del 2019, non massimata);

– con il terzo motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in quanto, pur riconoscendo l’assenza dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato, sussisterebbe il suo diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria per la vicenda personale che lo aveva coinvolto, sottovalutata dal giudice di merito, per cui correrebbe il rischio di subire un grave danno e non essendo le forze dell’ordine in grado di sedare i conflitti inter-etnici in *****. Richiamate notizie di report recepite in altre pronunce, il ricorrente fa valere evidenze, quali proteste e disordini su tutto il territorio nazionale, criticità nel sistema di sicurezza, informazioni che, tutte coinvolgendo l’intero Paese di origine, sconsiglierebbero il rientro del richiedente, pena il serio rischio alla incolumità fisica.

Orbene, escluso rilievo ad evidenze di sostegno di ipotesi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria per le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) nella ritenuta inattendibilità del racconto del richiedente, quanto poi alla restante figura del rischio paese interata dall’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., vero è che il mezzo proposto non allega, nell’osservanza del principio di autosufficienza, di aver denunciato la sussistenza delle violazioni integrative dinanzi ai giudici di merito.

Nei giudizi di protezione internazionale, resta fermo per vero il dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la domanda anche quanto alle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), estremo che, in quanto assoggettato alla “integrazione” istruttoria officiosa, che il giudice del merito è tenuto a svolgere tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso ed aggiornate al momento dell’adozione della decisione, non può essere, come tale, affidato in via esclusiva a quell’iniziativa (v. Cass. n. 13897 del 2019).

D’altra parte, il Tribunale con l’impugnato decreto ha congruamente valorizzato la situazione attuale del Paese di origine che in quanto tale non osta al rientro del richiedente, in difetto della individualizzazione del rischio.

La situazione denunciata in ricorso, pur nella perturbata sua consistenza, non vale ad integrare l’indicato estremo e a censurare in modo concludente la decisione;

– con il terzo motivo il ricorrente lamenta – a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere erroneamente la Corte (rectius: il Tribunale) ritenuto insussistenti le condizioni per la concessione del permesso umanitario, non considerando serio il suo percorso di integrazione lavorativa, come la sua integrazione sociale, nonostante la sua ripetuta occupazione e volontà nel trovare un posto nella società. Il ricorrente, dopo avere riportato ben tre pagine di giurisprudenza di merito in tema di protezione umanitaria, insiste nella sua situazione di fragilità in ipotesi di rimpatrio in ***** per la situazione generale del suo Paese di origine e per l’assenza di alcun legale familiare per lui, oltre che per le minacce ricevute dai cultist.

Il motivo è generico e come tale inammissibile nel carattere meramente assertivo e descrittivo assolto dal medesimo, che richiama contenuti di precedenti giurisprudenziali riguardo alle norme e ai principi in materia di protezione internazionale, non puntualizzati in relazione al caso concreto.

A siffatto rilievo si accompagna, altresì, la considerazione che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. n. 21123 del 2019).

Il ricorrente denuncia la violazione dell’istituto senza indicare al di là della provenienza, l'***** in *****, i motivi di vulnerabilità della propria condizione, che resta genericamente dedotta a fronte di un sistema a tutele tipizzate.

Inoltre nessun dirimente rilievo dispiega, ai fini della prova del profilo dell’avvenuta integrazione sociale del richiedente in funzione del riconoscimento del presidio tutorio di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il generico riferimento a rapporti di lavoro, precisato che nel decreto impugnato si indica una “mera promessa di impiego” (v. pag. 10 del provvedimento), trattandosi di elemento comprovante soltanto l’intenzione del richiedente di porre le basi per una futura ed eventuale integrazione nel tessuto socio-lavorativo del Paese ospitante. Peraltro, quand’anche effettivamente conseguita, l’allegata integrazione è ben lungi dall’esaurire la piattaforma dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione minore, ai cui fini è necessaria, secondo la più autorevole interpretazione di questa Corte regolatrice: “la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019).

Il ricorso va, dunque, respinto.

Il mancato svolgimento di attività difensiva in questo giudizio da parte del Ministero intimato esime da una pronuncia sulle spese processuali. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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