Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1693 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26632-2019 proposto da:

M.F., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1734/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Campobasso disattese l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di tre motivi avverso la statuizione e che il Ministero resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 e 11, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b), nonchè, infine l’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il Giudice del merito aveva superficialmente valutato le dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione davanti alla Commissione: egli, infatti, aveva attribuito i suoi timori in relazione a una “malattia” procuratagli per via di magia dalle mogli del padre, ciò, evidentemente manifestava un “mal di vivere”, avente natura psichiatrica, che il Tribunale non aveva inteso riconoscere; infine, quel che doveva assumere rilievo non era la situazione di oggettivo pericolo, quanto la percezione soggettiva di una situazione d’intollerabilità, tale da spingere all’emigrazione;

considerato che la doglianza è inammissibile, valendo quanto segue:

– il Tribunale, con valutazione di merito in questa sede incensurabile, ha escluso in radice l’attendibilità del narrato, che, al più riportava a una lite privata intrafamiliare, pertanto, il ricorrente vanamente si sofferma sulla rilevanza di un preteso intimo convincimento, poichè una tale rilevanza, a prescindere da ogni altra valutazione, non può essere presa in considerazione proprio perchè il racconto in sè è stato motivatamente giudicato implausibile;

– con la esposta motivazione il Giudice ha, perciò stesso, manifestato la inutilità dell’audizione dell’interessato;

– da un approfondito esame del diritto Eurounitario non deriva la ineludibile conseguenza che il richiedente debba essere personalmente ascoltato di necessità in due sedi (davanti alla commissione, prima e poi davanti al giudice) – cfr., Corte di Giustizia UE sent. 26/7/2017, C-348/16, Moussa Sacko -; audizione che il giudice dovrà disporre solo ove l’interessato adduca elementi o fatti specifici nuovi, non scrutinabili sulla base del fascicolo pervenuto dalla commissione; nello stesso senso si è espressa la Corte EDU sentenza 19/3/2020 C-406/18; sentenza 6/7/2020 C-517/17 -; pertanto, restando salva la prerogativa per il giudice di procedere all’audizione in tutti i casi in cui lo reputi utile, solo in presenza di specifiche e nuove allegazioni in sede giudiziaria, come si è anticipato, il giudice è tenuto a procedere all’audizione – Corte EDU, sentenza 25/7/2018, C- 652/16; Cass. n. 27073, 23/10/2019 -;

– pur nel caso in cui non sia disponibile l’audio-video registrazione del colloquio davanti alla commissione, sostituito dal verbale scritto, D.Lgs. n. 35 del 2008, art. 35bis, alla luce di quanto svolto, anche al fine di assicurare celerità al procedimento, nell’interesse stesso del richiedente, l’audizione risulta doverosa nei soli casi in cui occorra esaminare nuove specifiche allegazioni o, comunque, il giudice lo reputi necessario, imponendo la norma in discorso, in caso di omessa audio-video registrazione, solo la fissazione dell’udienza di comparizione, mentre nelle ipotesi di cui s’è detto (nuove puntuali allegazioni e necessità reputata dal giudice di sciogliere incongruenze e contraddizioni), il diritto a una tutela effettiva a mente dell’art. 46, p. 1, direttiva 2013/32, impone disporsi l’audizione;

– la valutazione sulla natura delle eventuali nuove allegazioni è rimessa in via esclusiva al giudice del merito e, pertanto, censurabile, nei limiti di cui al vigente art. 360 c.p.c., n. 5; ma come si è visto, qui non consta l’allegazione di fatti specifici nuovi e, per contro, il Tribunale ha espresso un motivato giudizio univocamente interpretabile nel senso della non necessità di una nuova audizione;

considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, per essere stato negato il diritto alla protezione umanitaria, tenendo conto anche della condizione di forte insicurezza in cui versa la Nigeria, è inammissibile, essendo diretto a un improprio riesame di merito della decisione, la quale:

a) dato atto di plurime fonti d’informazione, ha escluso che il Paese, tenuto conto della zona di provenienza dell’interessato, versi in una situazione di violenza indiscriminata, quindi era da escludere il diritto alla protezione sussidiaria, nè il ricorrente allega che all’epoca del giudizio di merito fossero compulsabili fonti ulteriori e aventi contenuto non assimilabile;

b) esclude del pari la ricorrenza della protezione umanitaria, non essendo stati evidenziati specifici motivi di soggettiva vulnerabilità;

c) pertanto, piuttosto palesemente la critica in esame è diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente art. 360 c.p.c., n. 5; difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con la stessa il ricorrente propone un’alternativa lettura delle fonti informative, senza che, tuttavia, resti radicalmente smentita la valutazione di positivo sviluppo democratico del Paese; nel mentre, la circostanza che, avuto riguardo a Paesi che versano in situazione di sottosviluppo, i report presentino “luci e ombre”, non sottrae al giudice del merito il sindacato motivazionale, che dovrebbe considerarsi mero simulacro, nel solo caso in cui le affermazioni non siano ancoratt ad alcuna fonte informativa attendibile (cfr., ex multis, Sez. 6 n. 11312/2019);

– per contro il Giudice del merito ha deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’ingiustizia della revoca dell’ammissione a patrocinio a spese dello Stato, ad opera del medesimo decreto sul presupposto della manifesta infondatezza della domanda, è inammissibile, avendo questa Corte condivisamente chiarito che l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (Cass. n. 10847/2020, Rv. 657893);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il soccombente ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del costituito Ministero nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte;

considerato che sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

considerato che il soccombente ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del costituito Ministero nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte;

considerato che sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Ministero controricorrente, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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