Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16968 del 16/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33794/2018 proposto da:

STYLE IMMOBILIARE s.r.l. (C.F.: *****), con sede legale in Provaglio d’Iseo (BS), alla Via Repubblica n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore VEZZOLI RINALDO (C.F.: *****), nato *****, rappresentata e difesa, in via disgiuntiva tra loro, dall’Avv. Francesco Cesare Palermo (C.F.: *****) del Foro di Brescia e dall’Avv. Prof. Livia Salvini (C.F.: *****) del foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma al Viale Mazzini n. 11, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Ospitaletto;

– intimato –

– avverso la sentenza n. 1664/25/2018 emessa dalla CTR Lombardia in data 12/04/2018 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

RITENUTO IN FATTO

Style Immobiliare S.r.l. presentava due distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia avverso altrettanti avvisi di accertamento emessi dal Comune di Ospitaletto relativamente ad IMU per gli anni 2013 e 2014.

L’oggetto del contendere riguardava un versamento ritenuto insufficiente a seguito del mancato riconoscimento del beneficio di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 1, su immobili di proprietà della contribuente.

In sede di ricorso la società contribuente riteneva che non sussistesse il presupposto impositivo nel caso di immobili-merce e neppure l’obbligo di presentare apposita dichiarazione per usufruire dell’agevolazione. Nel merito, sosteneva l’infondatezza dell’atto impositivo.

La Commissione adita, con sentenza n. 155/2017, dichiarava inammissibili i ricorsi riuniti, condannando parte soccombente a rifondere le spese di lite. Il primo giudice evidenziava che gli avvisi di accertamento erano stati notificati il 05.02.2016 presso la sede della ricorrente, posta nello studio di un professionista, sicchè era tardiva la spedizione del ricorso eseguita l’11.04.2016.

Avverso la detta sentenza proponeva appello la società contribuente, rilevando che in data ***** gli avvisi di accertamento erano consegnati a persona estranea alla società, in quanto il plico era stato erroneamente ritirato dall’addetta allo studio professionale dove si trovava la sede della società, ma non anche addetta alla sede della società. La piena conoscenza da parte del destinatario si era avuta con l’effettiva consegna al suo legale rappresentante operata il 09.02.2016; di conseguenza, il termine per impugnare scadeva sabato 09.04.2016, prorogato a lunedì 11.04.2016. Nel merito, riproponeva i motivi di ricorso di primo grado. Insisteva per l’esenzione dal tributo dei beni merce, dichiarati come tali ai fini IMU sin dal 2011, trattandosi di immobili invenduti e non locati. Chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venissero annullati gli avvisi di accertamento, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il Comune di Ospitaletto, insistendo per la tardività del ricorso di primo grado. Rilevava che la sede della società era presso uno studio di commercialisti e la notifica degli atti impositivi era stata eseguita il ***** all’addetta dello studio, da ritenersi addetta anche alla sede sociale, tanto da avere ritirato il plico. Nel merito, sosteneva che, per ottenere l’agevolazione introdotta dal D.L. n. 102 del 2013, era necessaria la presentazione di apposita dichiarazione, adempimento cui la parte non aveva provveduto, non valendo la dichiarazione IMU presentata nel 2011, anteriore alla stessa disposizione agevolativa.

Con sentenza del 12.4.2018 la CTR Lombardia rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) la Style Immobiliare S.r.l. aveva sede legale in Provaglio di Iseo, alla via Repubblica n. 4, presso lo “Studio CAM”, Studio dei commercialisti e revisori Cittadini Arici Massussi, e gli avvisi di accertamento risultavano notificati presso la sede legale, dove erano stati consegnati nelle mani della sig.ra C., dipendente dello studio e che si qualificava come addetta alla ricezione degli atti;

2) a nulla poteva rilevare che la sig.ra C. non fosse legata da formale rapporto con la Style Immobiliare S.r.l., atteso che, nel caso di notificazione a società munita di personalità giuridica che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi addetta anche alla sede della società e, pertanto, abilitata a ricevere l’atto a norma dell’art. 145 c.p.c., comma 1, indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria, o con essa legata da altro rapporto giuridico;

3) valeva, dunque, il principio per il quale “L’acclarata coincidenza fisica tra la sede della predetta società e lo studio professionale in cui è stata effettuata la notificazione costituisce elemento di per sè sufficiente a fondare la presunzione che il consegnatario rinvenuto in tale luogo fosse addetto alla ricezione degli atti per conto della odierna ricorrente”.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Style Immobiliare s.r.l., sulla base di due motivi.

Il Comune di Ospitaletto.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto che la notifica di un atto ad una persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede determini una presunzione assoluta, anzichè relativa, di conoscenza.

1.1. Il motivo è infondato.

Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145 c.p.c., comma 1), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Sez. 5, Ordinanza n. 14865 del 05/09/2012; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27420 del 20/11/2017).

Inoltre, in tema di notificazione a società munita di personalità giuridica, che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi addetta anche alla sede della società medesima, e, pertanto, abilitata a ricevere l’atto, a norma dell’art. 145 c.p.c., comma 1, indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria, o con essa legata da altro rapporto giuridico (Sez. 1, Sentenza n. 3757 del 22/06/1985; conf. Sez. 5, Sentenza n. 33568 del 28/12/2018).

Orbene, premesso che in nessun passaggio logico della sentenza qui impugnata la CTR ha affermato che si sarebbe al cospetto di una presunzione iuris et de iure, non risulta che la contribuente abbia dedotto, nè tanto meno provato, che la persona consegnataria della notifica, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la CTR considerato che la notifica degli avvisi di accertamento impugnati si era perfezionata non già in data 5.2.2016, all’esito della consegna ad un terzo estraneo alla società e non autorizzato alla ricezione degli atti per conto della stessa, ma il successivo 9.2.2016, allorquando gli atti erano stati ricevuti dal suo legale rappresentante.

2.1. Il motivo è anch’esso infondato.

Si è visto, nell’analizzare il primo motivo, che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.

Premesso che il valore presuntivo può essere superato da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016; conf. Sez. L, Ordinanza n. 23521 del 20/09/2019), il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr., di recente, Sez. 3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018).

Orbene, la CTR la e-mail del 9.2.2016, con la quale la consegnataria degli atti ( C.M.) aveva comunicato al legale rappresentante della società contribuente di non aver alcun rapporto con quest’ultima e di non aver, per l’effetto, aperto i plichi, che da allora metteva a sua disposizione, è priva dei connotati della decisività. Invero, è necessario a tal fine che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria occasionalmente, essendo altrimenti sufficiente che abbia ricevuto il plico in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare da un incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica.

Nel caso di specie, è evidente che, avendo la società contribuente collocato la propria sede sociale presso lo studio professionale, l’addetta alla ricezione della posta per conto del commercialista fosse abilitata altresì a riceversi la posta per conto della contribuente, non essendo presente in loco in via del tutto occasionale.

Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui “In tema di notificazione a società munita di personalità giuridica, che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi addetta anche alla sede della società medesima, e, pertanto, abilitata a ricevere l’atto, a norma dell’art. 145 c.p.c., comma 1, indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria, o con essa legata da altro rapporto giuridico”.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato. Nessuna pronuncia va adottata sulle spese del presente grado di giudizio, non avendo l’intimato svolto difese.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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