Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1698 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27383-2019 proposto da:

O.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO GILARDONI, ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione a Roma, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 656/2019 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, depositata il 15/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello che O.V., nato in *****, aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

O.V., con ricorso notificato il 2/9/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che ha sostanzialmente articolato, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria sul rilievo che il richiedente non era attendibile senza, tuttavia, accertare, attraverso il confronto tra la condizione di provenienza e l’inserimento sociale raggiunto, se il richiedente, anche per ragioni diverse da quelle per cui opera la protezione internazionale, corra il rischio di veder sacrificati i propri diritti fondamentali.

2. Il motivo è fondato. La corte d’appello, invero, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente sul rilievo che l’integrazione sociale da lui raggiunta, “quale indubbiamente deve riconoscersi all’appellante per avere reperito un’attività lavorativa a tempo determinato ed essersi distinto in attività di volontariato”, non può costituire valida ragione per il riconoscimento della protezione invocata posto che, a tale fine, l’integrazione dev’essere comparata alla situazione del Paese d’origine e alla condizione di effettiva vulnerabilità dalla quale il richiedente si sia allontanato: escludendo, tuttavia, la possibilità, nel caso di specie, di svolgere tale comparizione in ragione dell’accertata inattendibilità del richiedente.

3. Tale statuizione, tuttavia, lì dove fonda il rigetto della domanda di protezione umanitaria sulla ritenuta inattendibilità del richiedente, si pone in evidente contrasto con il principio per cui il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale, non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. n. 8020 del 2020, la quale ha cassato la decisione di merito che, esclusa la protezione internazionale per inattendibilità del racconto, aveva rigettato anche la domanda di protezione umanitaria, senza valutare comparativamente, a fronte della documentata e stabile integrazione lavorativa in Italia, la condizione in cui il richiedente si sarebbe trovato ove avesse fatto rientro nel Paese di origine, tenendo conto della situazione ivi esistente in tema di compromissione dei diritti umani fondamentali).

4. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio alla corte d’appello di Brescia che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Brescia che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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