LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12075/2015 R.G. proposto da:
C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Polizzotto, pec: stefanopolizzotto.cert.avvocatitermini.it domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1107/25/14 pronunciata il 30.9.2013 e depositata il 2.4.2014.
Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 29 gennaio 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.
RILEVATO
che:
1. C.G., esercente attività di allevamento di ovini e caprini, impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate di Palermo, la quale, a seguito di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza di Partinico, sulla base del relativo processo verbale di constatazione, aveva escluso lo svolgimento di attività agricola da parte del contribuente il quale non risultava proprietario del terreno utilizzato per il pascolo e – in mancanza del requisito della produzione di almeno un quarto del mangime necessario agli animali allevati – aveva proceduto a determinare il relativo reddito d’impresa non dichiarato ai fini IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno 1999 di L. 29.705.000 (pari ad Euro 15.341,35).
2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso ritenendo che il C. avesse dimostrato di avere allevato bovini su terreni in affitto i quali erano sufficientemente estesi per giustificare l’allevamento dei capi di bestiame di sua proprietà e l’utilizzazione di mangime proveniente esclusivamente dagli stessi.
3. Detta decisione veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia con sentenza n. 1107/25/14, pronunciata il 30.9.2013 e depositata il 2.4.2014, nella considerazione che il contribuente non aveva dimostrato di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 29 TUIR, comma 2 (ora art. 32 TUIR), ai fini dell’applicazione del regime fiscale previsto per le attività agricole.
4. Avverso tale sentenza il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
5. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380-bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte, l’Agenzia delle Entrate di Palermo, con nota del 20.5.2015, ha comunicato al ricorrente di avere disposto in autotutela, con provvedimento n. prot. ***** del *****, l’annullamento totale dell’avviso di accertamento n. ***** relativo all’anno di imposta 1999, notificato in data 05/09/2006, dichiarando privo di effetti l’avviso e, di conseguenza, non dovute le somme richieste, in relazione alle quali ha emesso provvedimento di sgravio.
2. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza virtuale dell’amministrazione finanziaria e si liquidano come in dispositivo.
3. Deve infine darsi atto della non sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento del c.d. “doppio contributo unificato” di cui al primo periodo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che l’estinzione per cessazione della materia del contendere (oltretutto nella specie per sopravvenuto sgravio da parte dell’amministrazione finanziaria) non integra il presupposto del rigetto o dell’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna l’Agenzia delle entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, che liquida in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, Iva e Cpa, nonchè rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021