Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17007 del 16/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2776/2017 R.G. proposto da:

Esselunga S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Castro Pretorio 122, presso l’avv. Tonio Di Iacovo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale per notaio P. rep. n. 12421 del 10 gennaio 2007;

– ricorrente –

contro

Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 87 presso l’avv. Massimo Colarizzi, che, unitamente all’avv. Antonietta Rosa Melidoro dell’Avvocatura Comunale, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Piemonte (Torino), Sez. 1, n. 1273/01/16, del 21 settembre 2016, depositata il 19 ottobre 2016, notificata il 22 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2021 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno prodotto memorie.

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione da parte della società di un avviso di accertamento con il quale l’ente locale chiedeva il pagamento dell’ICI per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 considerando come base imponibile il valore di area edificabile (e non il valore catastale degli immobili ivi esistenti e da demolire secondo la convenzione edilizia stipulata nel 2007 al momento della acquisizione, come considerato dalla società), di un complesso immobiliare denominato “*****”: a fondamento dell’impugnazione la società deduceva che i lavori erano iniziati solo in data *****, dopo il conseguimento, in data *****, della concessione edilizia per la demolizione dei fabbricati esistenti;

2. Il ricorso era rigettato sia in primo che in secondo grado, con la sentenza in epigrafe avverso la quale la società propone ricorso per cassazione con due motivi. Il comune di Torino resiste con controricorso. Entrambi le parti hanno prodotto memoria.

3. Il primo motivo di ricorso sostanzialmente denuncia violazione di legge per errata interpretazione e applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, in quanto ha ritenuto tassabile l’immobile secondo il valore dell’area edificabile anche per il tempo in cui i lavori di demolizione dei fabbricati esistenti non erano in corso.

4. Il motivo è fondato secondo l’interpretazione ritenuta corretta da questa Corte, secondo la quale, a norma dell’art. 5, comma 6, “qualora un fabbricato già esistente venga sottoposto a lavori di demolizione e successiva ricostruzione, tale fabbricato – in deroga al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 10, lett. a), debba essere valutato alla stregua di “area fabbricabile” e, quindi, la base imponibile debba essere costituita, durante il periodo dei lavori (sia di demolizione, sia di successiva ricostruzione), dal solo valore dell’area senza tener conto del valore del fabbricato in corso di demolizione ed in corso di ricostruzione. E’ evidente, pertanto, che fino all’inizio dei lavori di demolizione e successivamente al termine dei lavori di ricostruzione, presupposto del tributo è il possesso del fabbricato, sicchè l’ammontare dell’imposta dovuta si ottiene applicando alla rendita catastale dei fabbricati vigente nell’anno di imposizione i moltiplicatori fissati dalla legge essendo, quindi, ai fini dell’applicabilità della deroga in esame irrilevante il dato formale (costituito dal permesso di costruire) essendo, al contrario, necessario l’effettivo inizio dei lavori (per costruzione, demolizione e ricostruzione, interventi di recupero edilizio)” (Cass. n. 1214 del 2021).

5. Sicchè il ricorso deve essere accolto, restando assorbito il secondo motivo; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Regionale del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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