Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17023 del 16/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33670/2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Aerial Vision International s.p.a. (già Evercom s.p.a.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2265/06/2018 emessa dalla CTR Lazio in data 10/04/2018 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Penta Andrea.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato il 12 dicembre 2014, la EVERCOM s.p.a. impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni n. *****, notificato il 12 settembre 2014, per un importo pari a Euro 64.744,50.

La contribuente deduceva l’insufficiente motivazione dell’atto, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3.

La pretesa erariale era fondata sulla tassabilità del verbale di assemblea straordinaria dei soci della Studio Link s.r.l. del 6 dicembre 2012, per aumento del capitale eseguito con parziale rinuncia di un credito da parte del socio di maggioranza EVERCOM s.p.a. L’Ufficio richiedeva l’imposta proporzionale ai sensi del combinato disposto al D.P.R. n. 131 dei 1986, artt. 22 e 9 della parte I della tariffa, sul rilievo che nel verbale dell’assemblea sopra indicato era contenuta l’enunciazione di un finanziamento sotto forma di rinuncia al credito.

Nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Roma 1, la CTP di Roma, con sentenza n. 29420/16, accoglieva il ricorso, rilevando che la fattispecie sottoposta al suo esame era stata già esaminata da altra sezione della medesima CTP che, con sentenza n. 1298/4/15, aveva accolto l’impugnazione avente ad oggetto un avviso di liquidazione dell’imposta inerente sempre alla medesima questione, ed emesso nei confronti dei notaio rogante.

La CTP precisava di condividere le motivazioni della detta decisione, alle quali quindi rinviava.

L’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Roma 1, proponeva appello, cui resistiva, con atto di controdeduzioni, la Aerial Vision International s.p.a. (già EVERCOM s.p.a.).

Con sentenza del 10.4.2018, la CTR Lazio rigettava l’appello, sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) premesso che in tema di imposta di registro, al sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, l’atto deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura e agli effetti (ancorchè non corrispondenti al titolo e alla forma apparente), da individuarsi attraverso l’interpretazione dei patti negoziali, secondo le regole generali di ermeneutica, con esclusione degli elementi desumibili aliunde, nella specie, il negozio unitario posto in essere dalle parti disvelava, ex art. 1322 c.c., la chiara volontà di realizzare, indirettamente, una operazione di finanziamento di capitali da parte della società EVERCOM s.p.a. in favore della Studio Link s.r.l. mediante lo strumento negoziale della rinuncia al credito vantato dalla prima nei confronti della seconda società;

2) il verbale di assemblea, infatti, recava l’enunciazione di un aumento di capitale in cui i soggetti dell’operazione finanziarla erano gli stessi indicati nell’atto enunciato (credito vantato dalla EVERCOM s.p.a. nei confronti della Studio Link s.r.l.);

3) il verbale di assemblea straordinaria era, pertanto, soggetto all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 4, comma 1, n. 5, della Tariffa Parte Prima allegata. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi.

La Aerial Vision International s.p.a. (già Evercom s.p.a.) non ha svolto difese.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, il ricorso va dichiarato ammissibile.

Invero, premesso che la sentenza emessa dalla CTR risulta pubblicata, per stessa ammissione della ricorrente, in data 10 aprile 2018 e non risulta notificata e che trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali dal 1 agosto al 31 agosto (in base alla L. 7 ottobre 1969, n. 792, art. 1, come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), oltre che, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 1 e 11, l’ulteriore sospensione di nove mesi (venendo qui in rilievo la validità di atti impositivi ed essendo parte ricorrente l’Agenzia delle Entrate), il termine di sei mesi per la notifica del ricorso per cassazione scadeva in data 2 settembre 2019. Pertanto, il ricorso per cassazione in esame, essendo stato spedito a mezzo pec in data 15 novembre 2018, è tempestivo.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., nonchè del principio del tantum devolutum quantum appellatum, ricavabile dall’art. 342 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per essersi la CTR pronunciata sull’operazione di ricapitalizzazione e sulla compensazione del credito facente capo alla contribuente, anzichè sul pregresso finanziamento concesso dalla stessa da cui era scaturito il credito portato in compensazione in sede di aumento di capitale.

2.1. Il motivo è fondato.

In base al D.P.R. n. 131 del 1976, art. 22, comma 1, “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene. la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69. (…)”.

Sulla base della disposizione riportata, è sottoponibile ad imposta il finanziamento soci, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento medesimo, trattandosi di atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, finalizzato a determinare una modificazione della sfera patrimoniale e suscettibile di valutazione economica (Sez. 5, Sentenza n. 15585 del 30/06/2010; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32516 del 12/12/2019).

Nel caso di specie, è evidente la confusione di piani nella quale è incorsa la CTR nel momento in cui, nell’individuare l’atto enunciato, ha chiaramente confuso il finanziamento originario dal socio alla società (atto enunciato) con la delibera di aumento di capitale realizzato mediante la rinuncia al credito derivante da quel finanziamento (atto enunciante).

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 4, comma 1, n. 5), e 9 della Parte I della tariffa allegata al medesimo decreto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che ricorrevano, nella specie, ambedue i requisiti posti dal citato art. 22 e che all’atto “enunciato” (vale a dire, al finanziamento da cui era scaturito il credito parzialmente compensato in occasione dell’aumento di capitale) era applicabile l’imposta proporzionale del 3% di cui all’art. 9 menzionato.

3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio, alla CTR Lazio in differente composizione.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo;

– cassa la sentenza impugnata e rinvio la causa, anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio, alla CTR Lazio in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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