Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17065 del 16/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3972-2019 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZARIO SAURO n. 16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PISTILLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Perugia ha accolto l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il provvedimento di liquidazione dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo civile articolato in due gradi di merito, rispettivamente svolti dinanzi il Tribunale di Viterbo e la Corte di Appello di Roma, e in un giudizio di legittimità, riducendo la somma riconosciuta all’istante L.M. da Euro 1.500 ad Euro 500.

Il Ministero della Giustizia ricorre per la cassazione di detta decisione, affidandosi ad un solo motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perchè la Corte perugina, pur avendo accolto l’opposizione della parte pubblica, ha determinato le spese del giudizio di merito in misura superiore a quelle che erano state liquidate con il primo provvedimento.

Resiste con controricorso L.M., il quale, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato memoria con istanza di rinvio a nuovo ruolo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso, con il quale il Ministero lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è infondato. Va considerato infatti che quando il giudice riforma la decisione impugnata, la liquidazione delle spese di lite va operata con riferimento all’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466). Lo stesso principio vale per la fase di opposizione prevista dalla L. n. 89 del 1981, che, pur non essendo tecnicamente una impugnazione, costituisce comunque una fase in cui si realizza riesame critico del primo provvedimento di liquidazione dell’indennizzo per irragionevole durata del processo. Il giudice dell’opposizione, dunque, se accoglie i motivi della stessa liquida le spese dell’intero giudizio, articolato in due distinti momenti (fase monocratica e fase di opposizione, collegiale) tenendo conto dell’esito complessivo dello stesso, senza essere in alcun modo vincolato alla liquidazione operata all’esito della prima fase, nè condizionato dall’assenza di specifico motivo di contestazione sul punto. Ne consegue che, nella fattispecie, del tutto legittimamente la Corte territoriale, pur accogliendo l’opposizione spiegata dal Ministero della Giustizia, ha determinato le spese del complessivo giudizio in misura superiore a quella a suo tempo stabilita dal giudice che aveva emesso il primo provvedimento, poi riformato in esito alla fase di opposizione.

L’esito del ricorso, favorevole al controricorrente, consente di superare l’eccezione mossa da quest’ultimo con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale. Il L., in particolare, lamenta che l’avviso di fissazione dell’adunanza camerale sia stato notificato ad un avvocato omonimo del suo effettivo procuratore, il quale, comunque, ha avuto modo di depositare tempestivamente la memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., e dunque di esercitare appieno le facoltà difensive nell’interesse della parte da lui assistita.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate tenendo conto della memoria depositata dal controricorrente e liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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