Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17070 del 16/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8650-2019 proposto da:

P.F., P.G. e N.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA n. 6, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO GUARALDI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti avverso il provvedimento monocratico che aveva a sua volta dichiarato inammissibile l’istanza di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio fallimentare, sul presupposto che la stessa sarebbe stata proposta dopo la scadenza del termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001. Ad avviso della Corte distrettuale, detto termine doveva essere conteggiato, quanto a due dei ricorrenti, dalla comunicazione del provvedimento di chiusura del fallimento, e quanto al terzo dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione P.F., P.G. e N.V., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione alla Convenzione E.D.U., art. 6 ed agli artt. 111 e 117 Cost.; nonchè della L. Fall., art. 119, comma 2 e art. 17, comma 1, dell’art. 2193 c.c., della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ravvisare l’inammissibilità dell’istanza di equa riparazione da essi proposta, poichè il termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001 avrebbe dovuto essere conteggiato a decorrere dalla data in cui il decreto di chiusura della procedura fallimentare presupposta era divenuto definitivo, e quindi dopo un anno dalla sua pubblicazione.

La censura è fondata.

La Corte di Appello ha erroneamente applicato al caso di specie, avente ad oggetto la domanda di equo indennizzo proposta in relazione ad una procedura fallimentare dichiarata con sentenza del Tribunale di Alessandria dell’11.12.2004, la disciplina introdotta per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006 e del D.Lgs. n. 169 del 2007, mentre avrebbe dovuto applicare la disposizione previgente. Il Collegio ritiene, sul punto, di confermare l’orientamento secondo cui “In tema di domanda di indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c.” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019, Rv. 653385; nonchè Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4020 del 18/02/2020, Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19735 del 22/09/2020, Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19736 del 22/09/2020, Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19740 del 22/09/2020 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 28496 del 15/12/2020, tutte non massimate).

Ne deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della pronuncia impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Torino, in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Torino, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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