LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15588/2019 proposto da:
A.F., rappresentato e difeso dall’avv. MARIAROSA PLATANIA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 10/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Trento rigettava il ricorso proposto da A.F. avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dallo stesso avanzata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.F., affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato ha depositato atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perchè il Tribunale non avrebbe considerato il reale contesto esistente in Bangladesh, Paese di origine del richiedente. Ad avviso del ricorrente, che al riguardo cita una fonte informativa specifica (cfr. pag. 9 del ricorso), il contesto locale del suo Paese di provenienza si caratterizzerebbe per una sostanziale impunità delle forze di polizia e dei soggetti dotati di influenza di carattere politico. Il richiedente aveva riferito di essere fuggito dal Bangladesh a causa delle minacce ricevute nell’ambito di un contrasto per la proprietà ed il possesso di alcuni beni, rivendicati da alcuni suoi parenti che militavano nel partito politico ***** ed avevano tenuto una condotta prevaricatrice e violenta ed erano rimasti sostanzialmente impuniti proprio in ragione della loro appartenenza politica. Il giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto apprezzare il racconto personale tenendo conto della specifica questione che da esso emergeva.
La censura è inammissibile.
Il decreto impugnato ritiene che il racconto del richiedente non sia credibile (cfr. pag. 5 del decreto); considera inoltre che il pericolo non sarebbe attuale, poichè i fatti risalivano al 2015 ed il ricorrente non aveva allegato di aver subito alcuna ulteriore minaccia, nè aveva dedotto precisi e specifici timori (cfr. pag. 6); ed infine, dà atto che il clima di contrasto a suo tempo esistente tra gli esponenti dei due principali partiti politici del Bangladesh, ***** e *****, è andato via via normalizzandosi dopo le elezioni del 2014 (cfr. pag. 7). Il motivo non si confronta adeguatamente con la motivazione resa dal giudice di merito, poichè il ricorrente non attinge nè la valutazione di non credibilità – di per sè sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di protezione – nè le ulteriori statuizioni di non attualità del pericolo dedotto dal richiedente. Ne consegue che il motivo si riduce ad un’istanza di revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, estranea alla finalità ed alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare il profilo dell’integrazione socio-lavorativa conseguita dal richiedente in Italia.
La censura è inammissibile.
Il Tribunale ha dato atto che il ricorrente, giunto in Italia nel 1015, aveva documentato soltanto:
1) di dover assumere un farmaco contro l’ipertensione ed un gastroprotettore, che peraltro assumeva già quando si trovava in patria;
2) di aver seguito un corso di alfabetizzazione e lavorato fino al dicembre 2018 con contratto a tempo determinato.
Il Tribunale ha ritenuto inesistente il rischio sanitario e non dimostrato l’inserimento socio-lavorativo nel tessuto italiano; la censura in esame, lungi dal confrontarsi in modo puntuale con questa motivazione, propone una generica contestazione dell’apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito, senza indicare alcun elemento che quest’ultimo avrebbe omesso di valutare, o scorrettamente apprezzato.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021