Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17124 del 16/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5553/2018 R.G. proposto da:

Investire Società di Gestione del Risparmio spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Celli e Laura Tardiola, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Rizzo 72;

– ricorrente –

contro

Comune di Siena, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberta Masini, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Sallustio 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Toscana, n. 2386/02/17, depositata il 13 novembre 2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 2 marzo 2021 dal relatore Cavallari Dario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Investire Società di Gestione del Risparmio spa (da ora SGR spa) ha impugnato, davanti alla CTP di Siena, un avviso di accertamento concernente l’IMU 2013 relativa ad alcuni immobili di sua proprietà siti in Siena.

La CTP di Siena, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 515/01/15, ha respinto il ricorso.

La SGR spa ha proposto appello che la CTR della Toscana, nel contradditt delle parti, con sentenza n. 2386/02/17, ha rigettato.

La SGR spa ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Comune di Siena ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Occorre esaminare, in primo luogo, il secondo motivo, stante il carattere preliminare della questione che ne è oggetto.

Con tale motivo, la SGR spa lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., in quanto la CTR avrebbe erroneamente interpretato il principio di capacità contributiva, non avendo tenuto conto che l’autonomia patrimoniale della medesima SGR spa impediva di considerare integrato in capo ad essa il presupposto soggettivo di siffatta capacità.

La doglianza è fondata.

Infatti, come di recente affermato dalla S.C. (Cass., Sez. 5, n. 4138 del 17 febbraio 2021), ai sensi del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, sono soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili e dell’imposta municipale propria i soggetti che hanno in uso i beni di cui al D.L. n. 351 del 2001, art. 4, comma 2 ter, e che li ricevono in assegnazione dall’Agenzia del demanio.

Ne deriva che le società di gestione del risparmio, come la SGR spa, non possono essere, in linea di principio, soggetti passivi del tributo in esame, dovendo il relativo pagamento essere domandato ai soggetti che hanno in uso i beni di cui al D.L. n. 351 del 2001, art. 4, comma 2 ter, e che li ricevono in assegnazione dall’Agenzia del demanio.

E’ con riferimento, quindi, a questi ultimi soggetti e non alla SGR spa che dovrebbe essere valutata la sussistenza dei presupposti che giustifican riconoscimento dell’esenzione normativamente prevista in tema di ICI ed IMU.

2) L’accoglimento del secondo motivo, comporta che non deve essere esaminato il primo, con il quale è contestata la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), perchè la CTR non avrebbe applicato correttamente l’esenzione prevista da dette disposizioni in favore degli immobili destinati a finalità istituzionali o pubbliche.

3) Il ricorso è accolto.

La decisione impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’originaria opposizione della SGR spa.

Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., poichè l’orientamento giurisprudenziale applicato si è consolidato dopo la presentazione del ricorso.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione della SGR spa;

– compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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