LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2006-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO DE ANGELIS;
– ricorrente –
contro
S.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5245/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 09/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
PREMESSO che:
1. l’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre, lamentando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello di essa ricorrente contro la sentenza con cui, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da S.C. contro preavviso di fermo amministrativo e sottostanti cartelle di pagamento, sono stati dichiarati prescritti i crediti per tributi erariali portati in sette delle suddette cartelle per decorrenza del termine prescrizionale tra la notifica della cartelle e la notifica del preavviso di fermo ed è stata considerata non provata la notifica di un’ulteriore cartella;
2. a motivo del ricorso per cassazione l’Agenzia deduce di avere, nell’atto di appello, contestato in modo specifico sia la dichiarazione di prescrizione sia la dichiarazione di carenza di prova della notifica dell’ultima cartella. Evidenzia, quanto all’una dichiarazione, di avere fatto valere che la stessa non era sorretta da motivazione, era stata adottata malgrado il contribuente non avesse specificato i fatti che costituivano il fondamento dell’eccezione di prescrizione e malgrado non fosse trascorso, a decorrere dalla data di notifica delle cartelle, il termine di dieci anni di cui all’art. 2946 c.c. Sottolinea, quanto all’altra dichiarazione, di avere fatto valere che la stessa era in contrasto con i documenti prodotti davanti alla CTP da cui era dato desumere l’avvenuta notifica;
3. il contribuente non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
1. l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che è norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c. (Cass. n. 24641 del 05/10/2018), va inteso tenendo conto della natura dell’appello tributario come mezzo devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. Nella pagine 7 e ss. del ricorso per cassazione sono riprodotte le parti significative dell’atto di appello. In esse si riscontra quanto l’Agenzia ha dedotto di aver fatto valere contro la sentenza di primo grado (v. punto 2 della superiore premessa). Ciò stante, viola l’art. 53 l’affermazione con cui la CTR ha ritenuto inammissibile l’appello dell’Agenzia e secondo cui, “avendo la CTP divisato l’infondatezza parziale del ricorso del S. nei sensi riportati in narrativa, adducendovi la puntuale e analitica indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche del caso, non è dato leggere (nell’atto di appello) di che trattasi motivi che siano specificamente contrari a tali valutazioni giudiziali ma soltanto l’insistenza, a prescindere, sugli argomenti esposti in primo grado seppure riproposti sotto un profilo censorio solo in apparenza”;
2. il ricorso deve essere accolto e per conseguenza la decisione impugnata deve essere cassata; la causa deve essere rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione, per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese dell’intero processo.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio svolta con modalità da remoto, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021