LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33791-2019 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI NAPOLI;
– intimata –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE DI NPOLI, depositata il 01/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che:
K.A., cittadino del *****, ha impugnato il decreto in data 16/1/2019 con il quale il Prefetto di Napoli ha disposto la relativa espulsione amministrativa, per essersi irregolarmente trattenuto sul territorio nazionale;
a sostegno dell’impugnazione proposta, il ricorrente ha contestato il provvedimento di espulsione, tenuto conto: 1) che il provvedimento non era stato sottoscritto dall’autorità competente; 2) che il decreto di espulsione non era stato tradotto in una lingua nota all’interessato; 3) che l’autorità amministrativa non aveva tenuto conto della non espellibilità del richiedente, in pendenza di domanda di protezione internazionale; 4) che all’interessato non era stata fornita alcuna informazione sul rimpatrio volontario;
con ordinanza resa in data 29/3/2019, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso di K.A., tenuto conto: 1) dell’avvenuta dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di protezione internazionale avanzata dall’istante; 2) dell’avvenuta corretta sottoscrizione del provvedimento dal viceprefetto espressamente delegato dal prefetto alla sottoscrizione dei provvedimenti di espulsione; 3) della sussistenza di elementi presuntivi idonei a dimostrare l’avvenuto piena conoscenza, da parte dell’interessato, dei contenuti del provvedimento espulsivo; 4) della mancata richiesta, da parte del ricorrente, regolarmente informato, di alcuna richiesta di concessione di termini per la partenza volontaria; 5) della mancata dimostrazione, da parte dell’interessato, di alcun condizione di rischio pericolo in caso di rientro nel paese di origine;
tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da K.A. con ricorso fondato su due motivi, illustrati da successiva memoria;
nessun intimato ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il giudice a quo trascurato di esaminare le condizioni di non espellibilità del richiedente, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 trascurando l’assolvimento dei doveri di cooperazione istruttoria sullo stesso incombenti per legge;
con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, attesa la mancata traduzione del provvedimento espulsivo in una lingua effettivamente nota all’interessato;
dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del secondo motivo;
osserva al riguardo il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. 1 -, Ordinanza n. 2953 del 31/01/2019 Rv. 652623 – 01);
nella specie, il giudice a quo ha espressamente rilevato come il ricorrente abbia ragionevolmente potuto conseguire piena cognizione dei contenuti del provvedimento impugnato tenuto conto, tanto della circostanza che l’inglese (lingua in cui fu comunque tradotto il decreto di espulsione) rappresenta una lingua ufficiale del ***** (siccome usata nell’amministrazione, nell’educazione superiore e nei commerci), quanto del fatto che il ricorrente, sbarcato in Italia nel 2014 e da allora qui dimorante, deve ritenersi stato, verosimilmente, nelle condizioni di comprendere la lingua italiana, sì da escludere che lo stesso possa aver subito alcun pregiudizio a seguito dell’adozione del provvedimento espulsivo, in ogni caso dallo stesso tempestivamente impugnato;
ciò posto, rileva il Collegio come, con il motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – alleghi un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;
osserva infatti il Collegio come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dal giudice di pace a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.);
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dal giudice di merito del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
deve ritenersi, viceversa, fondato il primo motivo;
osserva, al riguardo, il Collegio come la disciplina invocata dall’odierno ricorrente a fondamento della dedotta violazione, da parte del giudice a quo, dei doveri di cooperazione istruttoria sullo stesso (asseritamente) incombenti, pur non essendo espressamente dettata con riguardo all’ambito processuale in esame (trattandosi di una disciplina testualmente riferita alle decisioni connesse alla proposizione di domande di protezione internazionale, e non già alle decisioni che attengono alla verifica dei presupposti di legittimità del decreto di espulsione), appare comunque applicabile in tutti casi in cui al giudice di pace, in sede di impugnazione del decreto di espulsione, sia sottoposto l’esame di fatti non considerati o sopravvenuti rispetto al procedimento rivolto al riconoscimento della protezione internazionale;
sul punto, varrà considerare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, una volta negato il riconoscimento, da parte della Commissione competente, dello status di rifugiato (non impugnato dal richiedente), là dove l’opposizione all’espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 1, si fondi su ragioni nuove o diverse da quelle già poste a oggetto del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, occorre, non solo che le novità siano valutate in senso oggettivo e soggettivo (integrando tale ultimo requisito, oltre i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, anche quelli ignorati in sede di valutazione della Commissione territoriale, perchè non allegati dal richiedente e non accertati officiosamente dall’autorità decidente), ma anche che l’accertamento del giudice (dell’impugnazione) dell’espulsione sia condotto nel rispetto dell’obbligo di cooperazione istruttoria, essendovi lo stesso giudice tenuto al pari di quello della protezione internazionale (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 33166 del 16/12/2019, Rv. 656559 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4230 del 20/02/2013, Rv. 625460 – 01);
ciò posto, ritiene il Collegio che, al caso consistente nella sottoposizione al giudice dell’espulsione di fatti nuovi o diversi rispetto a quelli già sottoposti al giudice della protezione internazionale, debba ritenersi sostanzialmente equivalente il caso consistente nella proposizione, per la prima volta davanti a detto giudice, di fatti rilevanti ai fini del riconoscimento di una delle figure di protezione internazionale, pur se l’interessato abbia precedentemente trascurato (indipendentemente da una sua colpa) di avanzare in termini formali tale ultima domanda, con la conseguenza che, una volta impugnata l’espulsione, e dedotto il ricorso di fatti potenzialmente coincidenti con quelli di cui all’art. 19 t.u. immigrazione, il giudice dell’espulsione non può limitarsi a ritenere meramente non comprovata l’esposizione dell’interessato ad alcun rischio di persecuzione, di danno grave alla persona o di lesione di diritti fondamentali, se non dopo aver adeguatamente esercitato tutti i doveri di cooperazione istruttoria imposti dalla legge allo stesso giudice della protezione internazionale;
nel caso di specie, essendosi il giudice a quo limitato a rilevare la mera mancata dimostrazione, da parte della richiedente, del ricorso di particolari condizioni di rischio o pericolo in caso di rientro nel paese di origine (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), senza assolvere in alcun modo ai doveri di cooperazione istruttoria indispensabili ai fini dell’eventuale riscontro delle allegazioni dell’istante, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo per violazione degli specifici canoni normativi invocati dall’odierno ricorrente con la censura in esame;
sulla base di tali premesse, in accoglimento del primo motivo (dichiarato inammissibile il secondo), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Giudice di pace di Napoli, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia al Giudice di pace di Napoli, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021