LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29769-2019 proposto da:
K.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 325/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, K.H., è cittadino della *****, da cui racconta di essere fuggito per una vicenda personale dovuta a motivi familiari e religiosi: il suo patrigno gli ha intimato di venerare una certa divinità, che non era nelle sue corde. Il rifiuto ha provocato la reazione violenta dell’uomo che lo ha ferito alla caviglia, spingendolo a rivolgersi al Re della zona, ed a rifugiarsi dalla madre, e poi, appurato che le intenzioni del patrigno erano ancora malevole e che la mediazione del Re non era favorevole, a fuggire, anche su consiglio della madre, all’estero.
La Commissione territoriale cui ha rivolto domanda sia di protezione internazionale che sussidiaria, nonchè istanza di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha ritenuto poco credibile il suo racconto ed ha rigettato la richiesta.
K. si è dunque rivolto al Tribunale di Torino che però ha ribadito l’inverosimiglianza del racconto ed ha sottolineato altresì la situazione politico – sociale non allarmante della *****.
Il giudizio è stato confermato dalla Corte di Appello di Torino avverso la cui decisione il K. ha proposto ricorso con due motivi. Non v’è costituzione del Ministero Interno.
Il ricorso è stato deciso a seguito della fissazione della trattazione ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- La ratio della decisione impugnata.
La Corte di appello innanzitutto non ritiene verosimile il racconto del ricorrente, e comunque assume che la situazione in ***** non è di pericolo per l’incolumità personale o per i diritti fondamentali del K.; quanto alla protezione umanitaria ritiene che, da un lato, la frequenza di corsi di lingua, lo svolgimento di attività lavorative e di volontariato durante la pendenza della domanda di protezione internazionale non può bastare a far concedere il permesso per motivi umanitari, rispetto al quale, peraltro, non conta il livello di integrazione raggiunta.
2.- Questa ratio è contestata con due motivi. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,3 e 1 bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6 e art. 16 Direttiva 2013/32/UE. Nonchè omesso esame circa un fatto decisivo.
Il motivo è volto a contestare il rigetto della richiesta di protezione internazionale e di quella sussidiaria.
Secondo il ricorrente la corte ha offerto una motivazione inadeguata quanto alla credibilità del ricorrente, limitandosi a fondarla sul rifiuto di recarsi dalla polizia a denunciare il fatto, e senza considerare che il ricorrente aveva rivolto le sue richieste al Re locale, dunque omettendo la valutazione di questo fatto. Per altro verso viene denunciata la ratio della sentenza impugnata in quanto inadeguata relativamente alla descrizione della situazione in *****, avendo invece riferito la corte della situazione in Gambia, paese diverso da quello del ricorrente.
Il motivo è fondato.
La motivazione relativa alla situazione del paese di origine è resa con riferimento al ***** (p. 4-5), mentre il ricorrente proviene dalla *****, ed è dunque non pertinente con la ratio decidendi.
3.- Il secondo motivo censura violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 nonchè L. n. 286 del 1998, artt. 6 e 19.
E’ riferito al permesso per motivi umanitari.
Il ricorrente contesta la regola di giudizio fornita dalla corte, secondo cui non conta in generale il livello di integrazione raggiunta, ed in particolare la dimostrazione della frequenza di corsi di lingua o lo svolgimento di attività lavorative nelle more del riconoscimento della protezione.
Secondo il ricorrente la situazione soggettiva dello straniero rileva, nella misura in cui dimostra una integrazione in Italia e va comparata con quella del paese di origine.
Il motivo è fondato.
La corte adotta due rationes decidendi errate. La prima ragione sta nel ritenere che lo svolgimento di attività lavorative in Italia non rileva ai fini del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie perchè se così fosse si violerebbe il divieto (D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 22) di convertire il permesso di soggiorno per motivi di lavoro in permesso di soggiorno per motivi umanitari o in diritto di asilo.
La tesi è infondata in quanto altro è il rilievo che il lavoro svolto in Italia può avere ai fini di una conversione da un permesso all’altro, o da un beneficio, nato come lavorativo, in beneficio umanitario o politico; altro è invece il ruolo che il lavoro svolto in Italia può avere ai fini del riconoscimento (e non della conversione) di un permesso per motivi umanitari.
Che la legge vieti di sfruttare un permesso lavorativo per avere automaticamente un diritto di asilo o un permesso per ragioni umanitarie, non comporta che il fatto di lavorare in Italia non conta per ottenere un permesso ai fini umanitari. Altra è la conversione di un permesso in un altro; diversa è invece la condizione per ottenerne uno.
Errata è poi la ratio decidendi che porta la corte ad escludere qualsiasi rilievo al livello di integrazione aggiunto in Italia (“non costituisce profilo di vulnerabilità il tentativo di integrazione nel nostro paese”, p. 6).
E’ regola infatti che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 9304/2019); Cass. 13079/2019).
Il livello di integrazione raggiunto non rileva di per sè, nè da solo può costituire ragione di un diritto di protezione, ma va comparato con la situazione esistente nel paese di origine onde verificare se il livello raggiunto di integrazione e dunque i diritti che si sono acquisiti possano essere irrimediabilmente pregiudicati dal rimpatrio (quanto alla necessità di comparazione Cass. Sez. U. 29459/ 2019).
Il ricorso va dunque accolto in questi termini.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021