LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33540/2018 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in Ravenna, alla via Meucci n. 7/D, presso lo studio dell’avv. A. Maestri, che lo rappresenta e difende per procura unita al ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, Questura Provincia Ravenna;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 30/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/07/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da S.S., cittadino pakistano, avverso il provvedimento del Questore della provincia di Ravenna che aveva negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
A tal fine, il richiedente ha premesso di avere ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria con ordinanza del tribunale di Bologna in seguito all’impugnazione del diniego della Commissione territoriale; che il provvedimento oggi impugnato si fonda sulla sentenza della Corte d’appello (di Bologna) r.g. 332/2015 del 10.5.2016 con la quale è stato accolto il gravame proposto dal Ministero avverso il riconoscimento della protezione umanitaria, ma nè il ricorrente nè il suo difensore avevano avuto notizia dell’appello. In ogni caso, il diniego di rinnovo del Questore era illegittimo, perchè emesso a seguito di due successivi rinnovi, in occasiort dei quali il ricorrente aveva depositato anche copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ad avviso del ricorrente il provvedimento di diniego emesso dal Questore a seguito del rigetto della richiesta di permesso di soggiorno (che era stata accolta dal tribunale) da parte della Corte d’appello di Bologna non era un atto vincolato, ma connotato da discrezionalità amministrativa.
Nel costituirsi davanti al primo giudice, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto della domanda, producendo la documentazione sulla corretta notifica dell’appello relativo al distinto e previo giudizio avente per oggetto la prima richiesta di protezione umanitaria.
Avverso il decreto del tribunale di Bologna, che ha rigettato il ricorso sul diniego di rinnovo del Questore, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
L’amministrazione statale non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Il motivo è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione; infatti, a fronte di una buona integrazione nel tessuto socio-lavorativo italiano, il tribunale ha accertato che non sussiste una significativa compromissione dei diritti fondamentali del ricorrente in caso di rimpatrio.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021