LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15689/2019 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in Ravenna, alla via Meucci n. 7/D, presso lo studio dell’avv. A. Maestri, che lo rappresenta e difende per procura unita ai ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 17/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/07/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da M.S., cittadino del Ghana, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente asilo ha riferito di avere avuto un amico di nome R. che lo aveva difeso dai suoi zii che si erano appropriati dei terreni del padre. Tale amico era omosessuale, ma il ricorrente rimase con lui perchè non aveva nessun altro. Quando R. si incontrava con il suo compagno egli faceva la guardia per evitargli sguardi indiscreti. Poi, R. fu scoperto ma fu picchiato anche il ricorrente. Per questo motivo, il ricorrente scappò prima in un’altra città e poi in Libia e successivamente in Italia.
A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale, pur ritenendo il ricorrente credibile, tuttavia ritiene di non poter accogliere la domanda, perchè i fatti narrati non consentono di ravvisare in danno dello stesso alcun atto di persecuzione. E ciò, perchè egli non era appartenente al gruppo degli omosessuali nè era ravvisabile alcuna ragione perchè potesse ritenersi erroneamente che vi appartenesse. Anche perchè aveva riferito di essere stato picchiato, anche lui, ma solo davanti al tribunale e non davanti alla Commissione territoriale. Il tribunale ha, quindi, escluso sia il riconoscimento dello status di rifugiato che la protezione sussidiaria. Sulla base delle fonti internazionali, il tribunale ha accertato, altresì, l’assenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, in quanto alla regione di provenienza del ricorrente, non vi è una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idonea a esporre la popolazione civile a un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica, per il solo fatto di soggiornarvi. Infine, il tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria per l’assenza di ragioni di vulnerabilità che precludano il rimpatrio.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, e 17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, erroneamente, il tribunale non aveva considerato la grave situazione di mancanza di rispetto dei diritti umani in Ghana, con particolare riferimento al sistema carcerario; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, tenendo conto anche del paese di transito e cioè, la Libia; (iii) sotto un terzo profilo, per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito sia sulla reale situazione personale del ricorrente all’interno del suo paese (infatti, pur ritenuta credibile la narrazione dello stesso, il medesimo richiedente non è stato ritenuto ascrivibile al gruppo degli omosessuali) e sia sulla situazione generale del Ghana, che il tribunale ha accertato sulla base delle fonti informative consultate non essere un paese soggetto a violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.
Il secondo motivo5 è inammissibile, perchè generico, in quanto non censura nessuna ratio decidendi del provvedimento impugnato, ma si consuma in astratte considerazioni di diritto, in generale, mentre la situazione generale del paese di transito (in termini di violazione dei diritti umani) è irrilevante ai fini della decisione se non è evidenziata (come non lo è nella specie) la sua connessione con il contenuto della domanda (Cass. n. 2861/18).
Il terzo motivo è inammissibile, quanto al profilo del dedotto omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il tribunale ha esaminato la materia oggetto di controversia, con motivazione senz’altro al di sopra del “minimo costituzionale”; mentre è infondato per il resto, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale,che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021