LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30092-2019 proposto da:
K.C., elettivamente domiciliato in Vercelli, via degli Oldoni, presso l’avv. ROMINA POSSIS, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO PREFETTURA GENOVA;
– resistente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 388/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, K.C., è cittadino *****, della regione, asserisce, dell'*****.
Racconta di essere fuggito dalla ***** per evitare le violente ritorsioni della setta *****, di cui faceva parte suo padre, deceduto nel *****: costui aveva promesso alla setta la successione del figlio, che però si è rifiutato di farvi parte, esponendosi alla reazione violenta degli adepti, per evitare la quale ha abbandonato il paese.
Ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria, oltre che il riconoscimento del diritto al permesso per motivi umanitari, che la Commissione territoriale ha negato ritenendo non credibile il racconto dello straniero.
Questa decisione è stata confermata dal Tribunale di Torino, e poi dalla corte di appello, sul presupposto sia della scarsa credibilità del racconto che dell’assenza di pericoli concreti per il ricorrente in caso di rimpatrio.
K.C. ricorre con tre motivi, mentre il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente senza controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- La ratio della decisione impugnata.
La corte di appello ritiene non credibile il racconto del ricorrente, ed evidenzia che tale aspetto, messo in luce dal Tribunale, non è stato peraltro smentito, nè oggetto di una precisa impugnazione da parte del K..
Con la conseguenza che la non credibilità diventa ostativa di ogni forma di protezione, senza tacere della oggettiva (in quanto indimostrata) assenza di concreti pericoli in caso di rimpatrio.
– Il ricorrente contesta questa ratio con tre motivi.
Con il primo lamenta insufficiente contraddittoria motivazione quanto alla credibilità del racconto da lui fornito, denunciando violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e L. n. 25 del 2008, art. 8 oltre che omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Ritiene che la corte non solo non ha fatto i dovuti approfondimenti, ma non ha neanche ben motivato perchè ha ritenuto incoerente comunque non credibile la narrazione da lui fatta sulle ragioni della fuga.
Oppone a tale motivazione la certezza che invece nelle sette della ***** si corre veramente il rischio di ritorsioni violente.
2.1- Con il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo ed insufficiente motivazione, oltre che violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nel senso che la corte non ha proceduto ai necessari ed ulteriori approfondimenti e di integrazione istruttoria ad accertare quali fossero le reali situazioni del paese di origine e se queste prevedessero pericoli per l’incolumità del ricorrente.
2.3- Con il terzo motivo lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 per omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
Ossia: la corte non aveva tenuto in conto gli elementi sufficienti, e pure esistenti, per riconoscere il diritto al permesso per motivi umanitari, rifiuto discendente da una erronea percezione della situazione politica della *****.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili.
Intanto, in tutti i motivi si fa questione di omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Sotto questo aspetto essi sono inammissibili per due ragioni: la prima è che vi sono state in primo e secondo grado due decisioni conformi e quindi il vizio di omesso esame non prospettabile; la seconda è che di fatto, sotto l’apparente censura di omesso esame, il ricorrente si duole di una omessa istruttoria, dunque di un violazione delle regole probatorie, o di una erronea valutazione del fatto (la situazione esistente in *****), che sono invece vizi di altro genere e censurabili, entro certi limiti, come violazione di legge o difetto di motivazione.
Nel merito cassatorio va premesso comunque che è regola costante di questa corte quella per cui in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 28862/2018; Cass. 33858/2019).
E’ vero che il giudizio di non credibilità del ricorrente non può essere apodittico e che come ogni aspetto di una decisione va motivato, ma è anche vero che, intanto le ragioni che hanno spinto la corte di merito a non credere al racconto sono espresse (p. 4), ma soprattutto è altresì vero che la corte evidenzia come sia stato lo stesso ricorrente a non contestare in modo specifico il giudizio di non credibilità reso dal giudice di primo grado (p. 4), con la conseguenza che quell’accertamento, che è, pur sempre, un accertamento di fatto, peraltro non sindacabile in sede dz legittimità, incontestato.
Queste considerazioni valgono altresì per il terzo motivo che riguarda il permesso per ragioni umanitarie, che è basato sulle stesse censure degli altri motivi.
Anche per esso vale la regola che il giudizio di non credibilità è ostativo ad una indagine sulla situazione del paese. Si tenga peraltro conto che la minaccia paventata non deriva, nello stesso racconto del ricorrente dalla situazione generale della *****, bensì dalle pratiche involte nelle sette, e tre esse quella cui era promesso il ricorrente, di perseguitare gli adepti o chi si rifiuta di esserlo.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021