LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9967/2019 R.G. proposto da:
R.A.A., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Massimo Goti (PEC massimogoti.pec.avvocati.prato.it);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO; in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3820/2018 depositata il 14/08/2018, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente, confermando la pronuncia di prime cure;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il richiedente con atto affidato a un solo motivo; il Ministero dell’Interno (Ndr: testo originale non comprensibile).
CONSIDERATO
che:
– il solo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in ***** (rectius: Ba.) e dell’omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e della mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria, in sintesi per avere la Corte di merito ritenuto erroneamente necessario che la situazione di “conflitto armato” rilevante ai fini della decisione debba essere caratterizzata da “elevata intensità”, elemento caratterizzante non previsto dalle disposizioni surrichiamate per la concessione della protezione sussidiaria invocata;
– il motivo è infondato;
– infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018) quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c);
– la Corte di merito, in concreto, si è mossa lungo questa direttrice logico-giuridica, osservando come la situazione del Ba. non sia in questi termini in forza delle informazioni desumibili da idonee fonti (Rapporto 2016-2017 di Amnesty international e Report di Human Right Watch del 2017, citati in motivazione a pag. 5, primo capoverso); il riferimento, enfatizzato dal ricorrente, al concetto di “conflitto armato interno ad alta intensità” è invero fuorviante in quanto dalla lettura complessiva della pronuncia si comprende come i termini “ad alta intensità” non siano presenti nè nella direttiva 2004/83, nè nelle disposizioni di diritto interno e siano frutto quindi di un mero obiter dictum;
– pertanto, il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021