Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17175 del 16/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14118/2019 R.G. proposto da:

S.E.U., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Pasquale Napolitano (PEC Pasquale.napolitano.avvocatiavellino.pec.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Milano n. 1025/2018 depositata il 23/02/2018, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure si propone ricorso per Cassazione S.E.U. con atto affidato a due motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7, 8, art. 14, lett. c); il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs.n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3), lett. a), b), c), artt. 4 e 5 art. 19; il terzo motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

– i motivi possono trattarsi congiuntamente, e risultano tutti inammissibili;

– gli stessi sono infatti svolti e articolati con riguardo alle ragioni poste dalla Commissione territoriale a base del rigetto dell’istanza del richiedente; essi non si confrontano quindi con le rationes decidendi della sentenza gravata, le quali pertanto resistono all’impugnazione;

– in particolare, poi, nessuno dei due motivi colpisce la ratio decidendi centrale della pronuncia gravata, fondata sull’avere il richiedente posto alla base della propria fuga dal paese d’origine “l’indigenza e la precarietà economica” (pag. 3 – terzo capoverso, sentenza impugnata);

– pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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