Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17176 del 16/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14447/2019 R.G. proposto da M.U., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Vito Troiano (PEC vitotroiano.ordineavvocatiroma.org);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Milano n. 1326/2019 depositata il 26/03/2019, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 08/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure si propone ricorso per Cassazione M.U. con atto affidato a due motivi; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, art. 1 Conv. Di Ginevra del 1951, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, e 14-17 e denuncia anche l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di merito tenuto conto della situazione in *****;

– il motivo non ha fondamento;

– invero, dalla lettura della gravata sentenza si evincono le fonti informative dalle quali il giudice di appello ha dedotto l’insussistenza di una situazione, in *****, tale da fondare il diritto del ricorrente alla invocata protezione (pag. 5 ultimo periodo della sentenza impugnata);

– questa Corte, anche recentemente, ha statuito che la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790). Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, alla luce di fonti internazionali indicate in motivazione (*****; *****) l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in ***** ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064). Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurano come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato e non più suscettibile di rivalutazione in questa sede;

– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 5, comma 6 per non essersi il secondo giudice in alcun modo pronunciato in merito alla richiesta di protezione umanitaria;

– il motivo è infondato;

– dalla lettura della sentenza impugnata, si evince con chiarezza come il thema decidendum in parola sia stato, sia pur in modo sintetico, a partire dall’ultimo periodo di pag. 6 sino quasi al termine di pag. 8 della sentenza impugnata; in tale capo della decisione la Corte esamina il problema in fatto e in diritto e fornisce, con adeguata motivazione, idonea soluzione allo stesso;

– conseguentemente, il ricorso va integralmente respinto; le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Liquida le spese in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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