Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17186 del 16/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1575/2019 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Cassiodoro, 6 presso lo studio dell’avvocato Costa Maria Rosaria, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gurrado Vincenzo del foro di Matera;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Bari, Ministero Dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2021 da Dott. GORJAN SERGIO.

FATTI DI CAUSA

T.S. – cittadino del ***** – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Potenza avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè la città in cui viveva – ***** – fu attaccata dai ***** che anche uccisero dei cittadini; non intendeva ritornare nel suo Paese poichè la sua città era zona di guerra.

Il Tribunale lucano ha rigettato il ricorso ritenendo non sussistenti ragioni per accogliere la sua domanda afferente la protezione internazionale poichè non credibile il suo racconto, posto anche che il ricorrente, appositamente convocato in udienza per chiarire il suo racconto, non s’era presentato; ritenendo non concorrente in ***** nella zona di effettiva provenienza del T. una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa e non dedotti dati fattuali atti a consentire l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria.

Il T. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal Collegio lucano articolato su cinque motivi.

Il Ministero degli Interni, benchè ritualmente citato, è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal T. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione della norma ex art. 112 c.p.c. con conseguente vizio di nullità, poichè il Tribunale di Potenza non ha esaminato, e di conseguenza pronunciato, circa l’eccezione di annullamento del provvedimento amministrativo per sua irrituale notificazione in quanto la relata apposta prima del provvedimento oggetto di notifica.

La censura risulta inammissibile posto che l’argomento critico svolto prescinde da un effettivo confronto con la specifica motivazione portata al riguardo nel decreto impugnato.

Difatti nella parte in diritto del provvedimento – pag. 3 – espressamente il Tribunale esamina le contestazioni circa le irregolarità afferenti il procedimento intervenuto in sede amministrativa e rileva come gli eventuali vizi dello stesso devono esser dedotti, non già, genericamente, bensì specificando quale vulnus al diritto di difesa era conseguito allo stesso.

Nella specie il ricorrente nulla deduce al riguardo, posto che s’è tempestivamente e pienamente difeso avanti il Collegio lucano.

Con la seconda doglianza il T. lamenta violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 3 e 5 in relazione alla Convenzione di Ginevra con conseguente nullità del decreto impugnato, posto che il Collego lucano non ha applicato il principio dell’onere probatorio attenato e non ha valutato la sua credibilità secondo i parametri legislativamente fissati.

Con il quinto mezzo d’impugnazione il ricorrente denuncia illogicità della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 poichè il tribunale ha tratto argomento dalla sua mancata comparizione all’udienza fissata, non già, appositamente per la sua audizione bensì per la sua ” eventuale ” audizione, sicchè la sua mancata comparizione non poteva assumere rilievo di comportamento significativo in causa.

Le due censure appaiono collegate eppertanto possono esser esaminate unitariamente e sono inammissibili.

L’argomentazione critica svolta con il secondo motivo appare astratta e scollegata rispetto alla motivazione sul punto illustrata nel decreto impugnato. Difatti, unitamente al richiamo ad arresti di legittimità il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia colmato, mediante l’utilizzo del suo potere officioso di indagine, le lacune del suo narrato e lo abbia ritenuto non credibile, benchè egli avesse fatto ogni sforzo per circostanziarlo e quanto da lui narrato trovava anche riscontro oggettivo dalle informazioni circa gli avvenimenti accaduti in ***** città in cui viveva.

Mentre la critica posta con la quarta ragione di doglianza appare inammissibile poichè mediante il vizio di omesso esame di un fatto storico si veicola una critica circa l’utilizzo di un dato fattuale di valutazione probatoria nonchè vizio di motivazione, all’evidenza, fattispecie nemmeno astrattamente rientranti nel vizio di legittimità disciplinato dall’attuale formulazione del disposto ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Invece il Collegio lucano ha esaminato la credibilità del T. alla luce di tutti gli elementi all’uopo utili presenti in causa, compresa la sua condotta processuale ed a nulla rileva osservare che l’udienza era fissata per la sua “eventuale” audizione, poichè il Collegio lucano dà appositamente atto che, stante l’assenza del T., venne fissata ulteriore udienza per la sua audizione e che nemmeno a questa il ricorrente ritenne di comparire.

Rettamente dunque il Collegio ha valutato le sue dichiarazioni – non conosceva la lingua parlata nella città, in cui sosteneva di vivere, ed il racconto dei fatti appariva generico e correlato solo a notizie di dominio pubblico poichè rese note dai mezzi d’informazione – e la sua condotta processuale – non s’è reso disponibile alla collaborazione per chiarire le discrasie del suo narrato – poichè appunto applicata la procedura prescritta delle norme dedotte siccome violate, mentre l’onere della collaborazione istruttoria può assumere rilievo solo in presenza di racconto ritenuto credibile – Cass. sez. 1 n. 10286/20 -.

Con la terza ragione di doglianza il T. rileva violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) poichè il Collegio lucano non ha tenuto conto del suo racconto in ordine alla situazione socio-politica esistente nella zona del *****, in cui viveva, e ha malamente valutata la stessa posto che, in base alle informazioni disponibili, è connotata da violenza diffusa.

La censura appare inammissibile poichè generica e priva di effettivo confronto con la motivazione sul punto resa dal Tribunale.

Difatti il T. sulla scorta della citazione d’arresti giurisprudenziali si è nuovamente limitato a denunziare l’erronea valutazione della sua credibilità e l’erroneo apprezzamento della situazione socio-politica generale del *****.

Viceversa il Collegio lucano, non solo, come visto dianzi, ha puntualmente motivato le ragioni della ritenuta non credibilità del racconto, reso dal T., specie con riguardo alla sua provenienza dalla città di ***** – zona di combattimenti -, ma ha pure valutato la situazione socio-politica del ***** sulla scorta dei rapporti resi da Organizzazioni internazionali all’uopo preposte – puntualmente indicati nel decreto – e concluso che non concorre nella zone di effettiva provenienza del ricorrente – il sud del Paese – una situazione sociopolitica connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

A questa puntuale motivazione, il T. contrappone argomentazione critica generica che non si confronta con alcuno dei punti partitamente esaminati dal Tribunale.

Con la quarta ragione d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione D.P.R. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 ed omesso esame di fatto decisivo, in quanto il Collegio lucano non ha esaminato il suo elevato grado di integrazione in Italia, che s’estrinseca anche mediante attività lavorativa documentata, e tenuto conto delle sue difficoltà a nuovamente reinserirsi, stante il tempo scorso dal suo allontanamento, nel proprio Paese.

La censura appare generica in quanto apodittica e scollegata rispetto alla motivazione illustrata dal Tribunale circa la specifica documentazione versata in atti dal ricorrente.

Difatti il Collegio lucano ha puntualmente esaminato i dati fattuali addotti dal T. in causa e rilevato come non risultava lumeggiato alcuna sua situazione di vulnerabilità nè oggettiva nè soggettiva. E ciò in relazione e alla non credibilità del suo narrato ed al documentato espletamento di un unico rapporto di lavoro a tempo determinato.

L’argomentazione critica svolta si riduce alla reiterata contestazione apodittica della valutazione di non credibilità ed altrettanto apodittica affermazione, non meglio illustrata se non con il cenno al rapporto di lavoro a tempo determinato, di avere effettuato un percorso di integrazione, senza anche specifico confronto con l’accertamento del Collegio lucano che non risulta provata in causa alcuna sua condizione di vulnerabilità.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente poichè non costituita.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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