LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32067-2019 proposto da:
A.S., Elettivamente domiciliato in Torino, corso Brunelleschi, n. 49 presso l’avv. VALENTINA SASSANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 467/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, A.S., è cittadino *****.
Racconta di essere fuggito dal suo paese, per evitare le conseguenze di una vicenda che lo ha visto, suo malgrado, protagonista: è stato sospettato della morte di un ragazzo, ma senza averne colpa, ed ha rischiato la vendetta dei suoi familiari, che si sarebbe attuata se egli non fosse scappato via per rifugiarsi, dopo un lungo viaggio, in Italia.
La Commissione Territoriale non ha creduto a questa versione dei fatti, ritenendo il racconto vago e poco circostanziato, oltre che intrinsecamente non credibile, ed ha dunque respinto la richiesta di protezione internazionale e sussidiaria, nonchè quella di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
A.S. ha fatto ricorso al Tribunale che ha confermato la decisione della Commissione, sempre ritenendo poco credibile la sua versione ed insussistente il pericolo in caso di rientro in patria.
Fatto appello, la corte di secondo grado lo ha rigettato, confermando le ragioni poste a base della decisione del Tribunale.
Ricorre A.S. con un solo motivo, mentre il Ministero dell’Interno si costituito tardivamente senza controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- La ratio della decisione impugnata.
La corte di appello ribadisce che il racconto del ricorrente sulle ragioni che lo hanno indotto a fuggire dalla ***** non verosimile e che dunque questa scarsa credibilità ha giustamente influenzato il giudizio negativo in primo grado.
Assume inoltre che dalle fonti consultate non emerge alcuna situazione di conflitto generalizzato armato in *****, o meglio, non nella regione da cui asserisce di provenire il ricorrente.
Quanto al permesso per ragioni umanitarie, oltre al fatto che la situazione sociopolitica del paese non presenta pericoli, la corte ritiene non provata l’integrazione del ricorrente nel nostro paese.
2.- A.S. ricorre con un solo motivo, che denuncia violazione dell’art. 5 testo unico sull’immigrazione.
Il motivo attiene esclusivamente alla protezione umanitaria, o meglio, al capo di sentenza che rigetta la relativa richiesta. Mira a contestare il giudizio della corte di merito quanto al livello di integrazione raggiunto in Italia, che i giudici di appello avrebbero disatteso nella valutazione del diritto del ricorrente.
Sostiene il ricorrente che, come da costante orientamento di questa corte, il livello di integrazione raggiunto dallo straniero è indice o può essere comunque valorizzato per riconoscere il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, a differenza di quanto postula la decisione impugnata.
Il motivo è inammissibile.
La ratio della decisione è in fatto, ossia: la corte ritiene che non sono stati allegati elementi sufficienti a dimostrare che il ricorrente ha raggiunto un livello di integrazione lavorativa o sociale in Italia, da potersi prendere in considerazione.
Non v’è nella decisione impugnata alcunchè che possa far dire che la corte ha errato sulla interpretazione della legge, ossia sul criterio giuridico con cui dare significato alla espressione “motivi umanitari”, nel senso che fa corretta applicazione delle regole di questa corte, che mirano a valorizzare l’integrazione dello straniero quale elemento per consentirgli un permesso di soggiorno; non lo nega, semplicemente ritiene che non è stata fornita prova sufficiente che il ricorrente si sia integrato, da un punto di vista lavorativo o sociale.
E questo è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Peraltro, la motivazione della decisione anche in prima battuta “per relationem” rispetto a quella di primo grado e il motivo non rispetta il principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021