LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32123-2019 proposto da:
SYED ADNAN SHAH, elettivamente domiciliata presso l’avv. MARCO CAVICCHIOLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 482/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
CHE:
Il ricorrente, Syed Adnan Shah, proviene da una regione del *****, il Nord del *****, ed è arrivato in Italia dopo un soggiorno di quattro anni in Germania.
Alla Commissione territoriale ha riferito di appartenere alla minoranza *****, e di avere lasciato il paese, in quanto, dopo il 2010, i membri di quella minoranza, nel Nord del *****, vengono perseguitati dalla maggioranza ***** e dai terroristi di quella appartenenza.
Ha altresì riferito di essere stato vittima di un episodio di violenza, da cui è miracolosamente scampato.
La Commissione territoriale non ha ritenuto credibile il suo racconto, ed ha negato sia la protezione internazionale, che quella sussidiaria, che infine quella umanitaria.
Il ricorso contro questo provvedimento è stato dal Tribunale di Torino, il quale ha basato il rigetto delle richieste del ricorrente sulla genericità del racconto del S. e sulla mancanza di prova circa la situazione di pericolo nella regione di provenienza.
Tesi, queste, confermate dalla corte di appello, avverso la cui decisione, S. ricorre con due motivi.
V’è costituzione tardiva del Ministero senza controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.- La ratio della decisione impugnata.
La corte di appello, innanzitutto, considera non attendibili le dichiarazioni rese dal S. alla Commissione territoriale; o meglio, le considera generiche e non sufficienti ad offrire una ragione della situazione soggettiva del ricorrente, essendosi questi limitato a manifestare la sua appartenenza ad una etnia, ed a riferire un poco credibile episodio di violenza ai suoi danni.
Inoltre, la corte ha ritenuto che la situazione del *****, in generale, e quella della regione di *****, sulla base delle fonti consultate, non fosse tale da costituire pericoli per i diritti fondamentali del richiedente.
2.- Questa ratio è contestata dal ricorrente con due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Il ricorrente ritiene che la motivazione fornita dalla corte contenga i seguenti errori: a) intanto si fa riferimento per la conoscenza della situazione del Paese di origine a fonti non adeguate a fornirla, e comunque tali fonti vengono solo citate, ma non ne viene riportato il contenuto, cosi che non è possibile verificare cosa riportino sul ***** e sul *****; b) l’analisi è stata condotta rispetto alla intera regione del *****, che è estesa 200 mila kmq, mentre il ricorrente viveva nel nord di tale regione, dove la situazione è diversa che nel resto del Paese; c)quanto alla protezione sussidiaria la tesi della corte che sia necessaria la prova della situazione soggettiva, è infondata, non essendo richiesta dalla legge.
Così facendo la corte avrebbe violato i criteri legali di accertamento del diritto alla protezione internazionale.
Il motivo è infondato.
Intanto va precisato che la corte ha fondato la sua decisione non solo sulla valutazione della situazione oggettiva del Paese di origine, ma anche sulla scarsa credibilità del racconto del ricorrente.
Questa ratio decidendi non è stata censurata qui, e dunque resta fermo che la corte, con accertamento in fatto non sindacabile ha ritenuto il ricorrente non credibile, il che secondo una regola di giudizio di questa corte, ove detto vaglio abbia esito negativo, esclude che l’autorità incaricata di esaminare la domanda debba procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine (Cass. N. 15794/2019).
Ciò detto, ad ogni modo, la valutazione della situazione è stata compiuta sulla base di fonti che il ricorrente contesta.
Egli però non adduce fonti contrarie a quelle che ritiene insufficienti o inadeguate, nè riporta il contenuto di tali altre fonti, in modo che si possa smentire l’affidamento fatto dalla corte di merito sulle proprie.
In sostanza il ricorrente si limita a censurare l’attendibilità delle fonti utilizzate dalla corte di merito, ma non offre, in contrario, alcuna altra utile indicazione di fonti diverse e di diverso contenuto.
E’ peraltro infondata la tesi che costituisca violazione di legge il fatto di indicare le fonti di conoscenza senza riportarne in tutto o in parte il contenuto, potendo quest’ultimo divenire noto accedendo ai luoghi (sito internet o altro) in cui le informazioni sono contenute e da cui la corte di merito le ha ricavate.
Del resto, a ben vedere, la Corte ha scrutinato ciò che il motivo proponeva, vale a dire quelle stese fonti, pure indicate dal ricorrente, ma più aggiornate rispetto alla sua indicazione. Quanto alla circostanza che la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell’art. 14 citato va osservato che il ricorrente ha lamentato che non è stato dato rilievo alla sua non credibilità, ma la sua è una prospettazione incongrua, in quanto la situazione legittimante la protezione di cui alla lettera deve accertarsi oggettivamente e non con riferimento alla specificità persecutoria lamentata personalmente dal richiedente, che può rilevare solo ai sensi delle altre lettere.
3.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 183 e 115 c.p.c.
Secondo il ricorrente la corte, dopo aver proceduto d’ufficio a ricercare le fonti di conoscenza, meglio, dopo averle individuate d’ufficio, avrebbe dovuto sottoporre la valutazione di tali fonti al contraddittorio, in modo che il ricorrente potesse discuterne. Anche questo motivo è infondato.
Intanto, l’obbligo di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio vale, per l’appunto, per le questioni ossia per temi di decisione su cui le parti hanno diritto di contraddittorio, non vale ovviamente per l’integrazione istruttoria consentita al giudice, che vi procede d’ufficio senza necessità di sottoporre la fonte di conoscenza (prova o argomento di prova) al contraddittorio, specie quando l’esercizio del potere officioso è finalizzato ad integrare l’attività di parte.
Inoltre, come già osservato precedentemente, la Corte di merito ha esaminato proprio le fonti indicate nell’atto di appello (v. nota 1, pagina 7).
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021