LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1715-2020 proposto da:
O.N.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI NATALE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGFESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 2737/2019 del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, depositato il 04/12/2019 R.G.N. 30/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. il Tribunale di Campobasso, con decreto pubblicato il 4 dicembre 2019, ha respinto il ricorso proposto da O.N.S., cittadino *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Tribunale ha ritenuto “il racconto fornito dal ricorrente… sommario e complessivamente poco plausibile”: in particolare – secondo il Collegio – “con riferimento alla sessualità del ricorrente, appare poco plausibile e credibile, una innata e naturale inclinazione dello stesso alla omosessualità, in quanto egli, dichiara di essere stato forzosamente introdotto alle relazioni omosessuali senza riuscire a spiegare come da rapporti coatti sia passato poi a rapporti volontari; nè è in grado di descrivere un percorso personale di scoperta, i propri sentimenti, nonchè il tipo di relazione intrattenuta con uno dei membri del gruppo”; quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha considerato che, a parte taluni Stati, “non emergono in ***** tensioni civili o conflitti armati caratterizzati livelli di violenza, indiscriminata tali da costituire un rischio effettivo per l’intera popolazione civile”, essendo altresì mancata da parte ricorrente “ogni puntuale allegazione e offerta di prova”; circa la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale l’ha negata, “non risultando il richiedente affetto da stati patologici di rilievo nè presentando specifici caratteri di vulnerabilità tali da far concludere che uno al rientro nel Paese d’origine lo avrebbe esposto a situazioni umanitarie di particolare complessità tali da giustificare l’applicazione di tale residuale misura”;
3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato soccombente con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
CHE:
1. il primo motivo di ricorso denuncia “motivazione apparente e perplessa”, quanto al giudizio di scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dall’istante, lamentando che il Tribunale non avrebbe dato conto “in maniera esauriente e con logica e congruente motivazione, delle ragioni del proprio convincimento”, abbandonandosi “a facili espressioni dubitative”;
il secondo mezzo denuncia ancora “motivazionè apparente e perplessa” oltre che violazione di plurime norme di legge, per avere il decreto impugnato negato la protezione sussidiaria senza indicare “le specifiche fonti di informazione utilizzate per poter escludere la violenza indiscriminata nella regione di provenienza del ricorrente”;
il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge, oltre che “motivazione apparente e perplessa”, quanto al diniego di protezione umanitaria (nonostante le condizioni di particolare vulnerabilità del ricorrente quali: la giovane età, il positivo inserimento nel tessuto economico e sociale italiano, il pericolo di essere ucciso o sottoposto a trattamenti inumani o degradanti per la sua omosessualità, l’instabilità politica e l’insufficiente rispetto lei diritti umani Paese di origine, dove il richiedente protezione non ha risorse economiche nè appoggi familiari;
2. i primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione, meritano accoglimento;
nel quadro dei principi unionali, questa Corte (da ultimo Cass. n. 29935 del 2020) ha formulato una serie di orientamenti in materia di protezione internazionale, affermando – tra l’altro – che: I) “la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata” alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non, sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di, cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del, racconto” (Cass. n. 14674/2020; conf. Cass. n. 10908/2020, n. 11925/2019, n. 26921/2017, n. 24064/2013, n. 16202/2012); II) la suddetta valutazione deve essere anche argomentata dal giudice del merito “in modo idoneo a rivelare la relativa ratio decidendi”, senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti subnotazioni che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice, cosicchè il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale” (Cass. n. 13944/2020); III) quanto al richiedente, egli “è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi, positivamente il vaglio di credibilità soggettiva”, sempre chè questo sia stato “condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass. n. 6936/2020, n. 15794/2019, n. 19716/2018); IV) una volta assolto da parte del richiedente l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, si rende operativo “il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo è libero da preclusioni e impedimenti processuali”, sostanziandosi nel “potere-dovere di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura, mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti, rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione” (Cass. n. 11096/2019, n. 19716/2018, n. 17069/2018); V) spetta altresì al giudice della protezione internazionale “il compito di colmare le lacune informative, avendo egli l’obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta – soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le indicazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di, cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, – e verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, ove astrattamente sussumibile nelle tipologie tipizzate di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rientro al momento della decisione”, (Cass. n. 17576/2017, n. 14998/2015, n. 7333/2015);
in sintesi, può dirsi che la valutazione di credibilità, pur integrando un apprezzamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per assoluta mancanza, apparenza o perplessità della motivazione (Cass. 13578/2020), ovvero nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 11925/2019), deve essere, comunque effettuata secondo i criteri normativamente previsti, restando altrimenti censurabile in sede di legittimità anche per violazione delle relative disposizioni di legge (Cass. 14674/2020); in particolare, il D.Lgs. n. 251 del 207, art. 3, comma 5 impone al giudice di sottoporre le dichiarazioni del richiedente, se non suffragate da prove, a un controllo di coerenza – intrinseca (con riguardo al racconto) ed estrinseca (con riguardo alle informazioni generali e specifiche di cui si dispone) e ad una verifica di plausibilità (con riguardo alla logicità e razionalità delle dichiarazioni) della vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019), stabilendo tra l’altro che, “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: (…) c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti, e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche 1I pertinenti al suo caso, di cui si dispone; (…) e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”; in particolare, l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, nella specie omosessuale, del richiedente protezione internazionale non può essere escluso dal rilievo che le dichiarazioni della parte non ne forniscano la prova, dal momento che, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 dispone che tali dichiarazioni, se coerenti con i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) della norma, possono da sole essere considerate veritiere pur se non suffragate da prova, ove comparate con COI aggiornate, e la Corte di Giustizia (sentenza 25/1/2018 C-473/16, alla luce dell’art. 13, par. 3, lett. a, della Direttiva 2005/85 e dell’art. 15, par. 3, lett. a, della Direttiva 2013/32), ha evidenziato che, in relazione all’omosessualità, il colloquio deve essere svolto da un intervistatore competente; che si deve tenere conto della situazione personale e generale in cui s’inseriscono le dichiarazioni, ed in particolare dell’orientamento sessuale; che la valutazione di credibilità non può fondarsi su nozioni stereotipate associate all’omosessualità ed in particolare sulla mancata risposta a domande relative a tali nozioni, quali quelle concernenti la conoscenza di associazioni per la difesa dei diritti degli omosessuali (Cass. n. 9815 del 2020); la stessa pronuncia ha chiarito che, in tema di protezione internazionale, l’allegazione da parte dello straniero di una condizione personale di omosessualità impone che il giudice si ponga in una prospettiva dinamica, e non statica, vale a dire che verifichi la sua concreta esposizione a rischio, sia in relazione alla rilevazione di un vero e proprio atto persecutorio, ove nel paese di origine l’omosessualità sia punita come reato e sia prevista una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria, sia in relazione alla, configurabilità della protezione sussidiaria, che può verificarsi anche in mancanza di una legislazione esplicitamente omofoba ove il soggetto sia esposto a gravissime minacce da agenti privati e lo Stato non sia in grado di proteggerlo, dovendosi evidenziare che tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona omosessuale non vi è solo il carcere ma vi sono anche gli abusi medici, gli stupri ed i matrimoni forzati, tenuto conto che non è lecito pretendere che la persona, tenga un comportamento riservato e nasconda la propria omosessualità (CGUE, 7/11/2013, C-199/2012 e C-201/2012) (v. pure Cass. n. 11172 del 2020 e, precedenza, Cass. n. 15981 del 2012);
nel caso di specie, a fronte delle allegazioni richiamate a pag. 2 del ricorso, lo scrutinio del Tribunale territoriale sulla credibilità del ricorrente, articolate su nozioni stereotipate, risulta non rispettoso dei criteri normativi sopra richiamati è neanche sorretto da una valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente, mediante l’assunzione di informazioni che siano pertinenti al caso – e quindi relative al trattamento degli omosessuali – ed aggiornate al momento dell’adozione della decisione (Cass. n. 9230 del 2020),”risultando citati nel decreto impugnato rapporti internazionali non specificati nell’anno e solo ai fini di verificare l’esistenza di una violenza indiscriminata in *****;
3. conclusivamente, accolti i primi due motivi di ricorso relativi alle protezioni maggiori, deve essere dichiarato assorbito il terzo, riguardante la protezione umanitaria, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiarato assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021