Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1721 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32271-2019 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in Tornino, via Giucciardini, n. 3, presso l’avv. LORENZO TRUCCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 440/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, N.A., è cittadino *****, ed è arrivato in Italia dopo aver lasciato il suo paese, a seguito, asserisce, di pericoli per la sua incolumità personale, che ivi si erano concretizzati.

Ha raccontato infatti alla Commissione territoriale di Torino di essere fuggito dal ***** poichè un ricco signore perseguitava la sua famiglia, in maniera tale da fargli correre seri rischi.

La Commissione territoriale, cui N. ha chiesto sia la protezione internazionale che quella sussidiaria, che infine quella umanitaria, ha negato ogni pretesa, ritenendo non credibile il suo racconto.

Questa tesi è stata confermata dal Tribunale di Torino, ed in seguito dalla corte di appello, davanti alla quale il N. ha fatto impugnazione.

Ora il ricorrente propone due motivi, mentre il Ministero si è costituto tardivamente, e non ha presentato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello fonda il rigetto della protezione internazionale e di quella sussidiaria sulla non credibilità intrinseca del racconto del ricorrente, il quale riferisce di essere fuggito per evitare rappresaglie alla sua famiglia da parte di un signorotto locale: secondo la corte, il ricorrente non fornisce elementi utili ad identificare la stessa sua famiglia di appartenenza, e i dati anagrafici che prospetta sono inattendibili e incongruenti; infine, anche ad ammettere, che il racconto sia veritiero, la corte ha ritenuto che il pericolo non sia più attuale, essendo trascorsi anni senza che constino episodi di violenza o vessazione.

Quanto alla protezione umanitaria, la corte ritiene che non vi sia prova di una qualche integrazione del ricorrente in Italia, e che la sua condizione di salute, unico elemento allegato, non è tale da potergli impedire cure nel paese di origine.

2.- Il ricorrente propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Sostiene che la corte, avendo ritenuto inattendibile la dichiarazione resa dal ricorrente alla Commissione Territoriale, o comunque non avendo creduto a tale dichiarazione, avrebbe dovuto provvedere ad una propria e diretta audizione dell’interessato, che avrebbe così potuto chiarire le sue affermazioni. E ciò ancor di più se si considera che l’audizione davanti alla Commissione è fatta davanti ad un organo amministrativo, senza garanzie giurisdizionali.

Inoltre, secondo il ricorrente, la corte non ha tenuto conto della situazione generale del *****, di generalizzata instabilità, limitandosi a recepire un report EASO, pubblicato nel 2018, ma senza alcuna contestualizzazione. Il motivo è infondato.

In tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione (Cass. 33858/2019). Inoltre, la doglianza di mancata audizione del ricorrente si risolve in una imputazione alla sentenza di non avere disposto l’interrogatorio libero ai sensi dell’art. 117 c.p.c., cioè l’esercizio di un potere ufficioso da ricondursi all’art. 356 c.p.c., come tale affidato alla sua discrezionalità. Non solo: parte ricorrente non allega nemmeno di avere sollecitato l’esercizio di tale potere. Per il resto il motivo sollecita una rivalutazione della quaestio facti senza nemmeno rispettare l’art. 366 c.p.c., n. 6 e precisare i termini della devoluzione in appello del problema della protezione sussidiaria ex lett. b). Per la lett. c) non considera quanto osserva la corte sulla situazione del paese di origine.

3.- Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 268 del 2019, art. 5 e art. 19 ed attiene dunque alla protezione umanitaria.

Secondo il ricorrente l’errore della corte deriverebbe dal non avere tenuto in alcuna considerazione l’elemento oggettivo, ossia la situazione di pericolo che deriva dalle condizioni politiche del paese di origine, accertamento che avrebbe dovuto portare ad una decisione diversa se adeguatamente effettuato.

Inoltre, non si è tenuto conto della situazione soggettiva del ricorrente, e ciò ha impedito alla corte la valutazione comparativa, che è alla base dell’accertamento del diritto (alla protezione umanitaria).

Il motivo è infondato.

Come ritenuto dalle sezioni unite di questa corte in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass. Sez. un. 29459/2019).

La corte ha compiuto questo accertamento, ritenendo non provati elementi rilevanti per la situazione soggettiva, tranne che una malattia psicomotoria, curabile nel paese d’origine, e assenti le condizioni di pericolo derivanti dalla situazione politica e sociale del paese di origine.

Solo il metodo usato (ossia l’uso corretto della comparazione) è censurabile in sede di legittimità, non il merito.

Inoltre, non si dice quali fossero stati i termini dell’appello sulla umanitaria il che impedisce di mettere la corte in grado di comprendere se l’appello investisse tale tipo di tutela anche sotto il profilo delle condizioni del paese rapportate agli obblighi internazionali. Inoltre, si introduce un riferimento ad un fatto sopravvenuto (relazione Centro Franz Fanon, relativa ad un preteso aggravamento) che non può far parte della presente controversia, ma semmai – al di là della sua genericità – doveva essere posto a base di una nuova richiesta amministrativa.

Il ricorso va rigettato.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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