Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17214 del 16/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25469/2015 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, al Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell’avvocato Lazzaretti Andrea, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mendolia Carmelo, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Flaminio n. 19, presso lo studio dell’avvocato Rusconi Giuseppe, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

In data 1.7.10 fu disposta l’occupazione d’urgenza delle aree di proprietà di C.A.M., preordinata all’espropriazione per pubblica utilità; il 21.5.13, l’Autostrada Pedemontana Lombarda (APL) quale promotore del procedimento, notificò la rideterminazione dell’indennità provvisoria nella somma di Euro 549.045,00; la C. contestò l’adeguatezza della stima, dichiarando di avvalersi della procedura D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21 per la determinazione dell’indennità definitiva, nominando un tecnico di parte.

In data 25.6.14 fu emesso il decreto d’esproprio con deposito della relazione di stima pari al valore di Euro 15 al mq; avverso tale stima la APL propose opposizione; resisteva la C..

Respinte le eccezioni preliminari ed espletata c.t.u., con sentenza emessa il 21.9.15, la Corte d’appello di Milano determinò l’indennità d’esproprio nella somma di Euro 608.340,00 e quella aggiuntiva nella somma di Euro 163.049,90 dovuta all’affittuario coltivatore diretto, osservando che: il c.t.u. aveva evidenziato come i terreni occupati del lotto nord dovessero essere qualificati con vocazione agricola, in quanto tale destinazione preesisteva alla loro trasformazione che comportò il passaggio degli stessi nella zona di salvaguardia ambientale; in data 29.3.06 fu approvato il nuovo tracciato autostradale, mentre il c.t.u. aveva sostenuto che anche i terreni del lotto sud risulterebbero in origine di natura agricola, ma successivamente sarebbero stati trasformati in “standard da uso pubblico aree per attrezzature collettive” per consentire la costruzione da parte di APL del nuovo centro sportivo a compensazione di quello eliminato dal tracciato autostradale; il c.t.u., a differenza delle valutazioni dei tecnici, ha ritenuto che anche i terreni del lotto sud dovessero essere considerati di natura agricola senza tener conto degli effetti del vincolo preordinato all’esproprio; successivamente, in data 30.3.07, il Comune di Cislago apportò la variante che, come detto, trasformò l’area in questione da agricola a standard; il c.t.u. aveva correttamente calcolato il valore dei terreni per Euro 15,50 al mq, qualificandoli come agricoli; in ordine ai terreni del lotto sud, il vincolo apposto dal Comune con l’approvazione della suddetta variante del 30.3.07, intervenuta con Delib. 23 maggio 2008, era finalizzato esclusivamente alla realizzazione dell’opera pubblica, quale vincolo preordinato all’espropriazione.

C.A.M. ricorre in cassazione con sei motivi, illustrati con memoria.

Resiste la APL con controricorso.

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 42 Cost., D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32 e art. 27 NTA del PRG del Comune di Cislago, in quanto la Corte territoriale non ha considerato la natura conformativa del vincolo a “standard”, attuabile anche ad iniziativa privata – ex art. 27 citato – con la conseguente qualificazione edificatoria dei terreni espropriati.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 10 e 32 e art. 27 NTA del PRG del Comune di Cislago, avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la variante urbanistica del 30.3.07 sarebbe stata apposta sul lotto B attraverso un vincolo espropriativo e non conformativo, in quanto: tale variante non era una diretta conseguenza dell’approvazione del progetto preliminare dell’Autostrada, sicchè il Comune era obbligato ad adeguare il proprio strumento urbanistico solo per conformarlo alle norme della procedura espropriativa di APL, individuando le aree interessate dal tracciato autostradale assoggettate al relativo vincolo espropriativo; il lotto B sud, invece, non era interessato da alcun progetto autostradale, ma dalla sola suddetta variante urbanistica; rilevato che con tale variante del 2007 il Comune appose un vincolo conformativo, solo con l’accordo di programma tra lo stesso ente e l’APL, CAL, Regione Lombardia e Provincia di Varese, risalente a luglio 2009, fu apposto il vincolo preordinato all’esproprio su un’area standard (e non già agricola).

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, artt. 3 e 4 art. 42 Cost., art. 27 NTA del PRG, avendo la Corte d’appello, nel recepire le conclusioni del c.t.u., omesso di verificare se la destinazione a “standard” riguardante la variante del 30.3.07 rappresentasse o meno un vincolo conformativo.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, avendo la Corte territoriale, recependo acriticamente le conclusioni del c.t.u., pronunciato extra petita rispetto alla domanda della APL di rideterminazione dell’indennità d’esproprio del lotto B, stimata in Euro 18 mq, di cui al decreto n. 385 del 25.6.14, intervenuto prima del deposito della stima dei tecnici, che non era stato impugnato, poichè l’opposizione aveva riguardato la sola relazione tecnica di stima dell’indennità in questione.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, in ordine al vizio di ultrapetizione, per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di rideterminazione dell’indennità d’esproprio del lotto A proposta dalla C. riguardo al valore di Euro 15,50 al mq.

Il sesto motivo deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto la ricorrente si duole che la sentenza impugnata avrebbe applicato erroneamente il principio di soccombenza nel condannarla al pagamento delle spese di giudizio, a fronte di una sostanziale reciproca soccombenza, considerato che la Corte territoriale aveva accolto pienamente la domanda della ricorrente circa il valore del lotto A.

I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi, sono infondati.

Invero, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la istinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un’altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dell’atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove si imponga solo un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell’area, e ciò in quanto la realizzazione dell’opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, cosicchè, ove l’area su cui l’opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica (Cass., n. 16084/18; n. 19072/15).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha confermato la valutazione come agricola dei terreni del lotto Nord effettuata dalla terna dei tecnici della commissione amministrativa, modificando invece la valutazione del valore dei terreni di cui al lotto Sud, parimenti ritenuti agricoli e non edificabili. Per pervenire a tale conclusione, la Corte di merito ha ritenuto che per entrambi i lotti di terreno i vincoli apposti fossero di natura espropriativa e non conformativa, senza dunque tener conto degli stessi in sede di determinazione indennitaria.

Infatti, entrambi i lotti di terreni furono occupati al fine di realizzare, in particolare, nel lotto Nord, il nuovo tracciato della APL e nel lotto Sud un nuovo centro sportivo a compensazione di quello eliminato dal tracciato autostradale (di cui al lotto Nord).

Tale motivazione, del tutto adesiva alle conclusioni del c.t.u., è stata criticata dalla ricorrente con argomenti afferenti esclusivamente alla ritenuta natura espropriativa e non conformativa del vincolo.

Il quarto motivo è infondato. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe pronunciato ultra petita, avendo ridotto l’importo dell’indennità in ordine agli immobili inclusi nel lotto B rispetto alla somma indicata nel decreto d’esproprio.

La doglianza è declinata secondo un’erronea prospettazione della vicenda processuale, in quanto l’opposizione alla stima proposta dalla APL ha investito la determinazione dell’indennità nella sua interezza, comprensiva di entrambi i lotti di immobili, come peraltro incontestato tra le parti; pertanto, la circostanza che la stessa APL avesse ritenuto congrua la somma determinata in sede amministrativa è stata superata dalla domanda introduttiva del giudizio innanzi alla Corte d’appello la quale ha dunque deciso nel pieno rispetto del principio della domanda.

Il quinto motivo è parimenti infondato. Al riguardo, la Corte territoriale ha pronunciato su ogni questione introdotta dalle parti, sicchè non può ritenersi, sostanzialmente, alcuna omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale della C. relativamente al quantum dell’indennità per il lotto A; giova al riguardo evidenziare che la Corte di merito ha pronunciato sulla questione della vocazione edificatoria dei terreni ablati che ha costituito oggetto della predetta riconvenzionale.

Il sesto motivo è infondato in quanto la ricorrente è rimasta soccombente nel giudizio d’opposizione alla stima, avendo la Corte d’appello ritenuto corretta la stima dell’indennità secondo la natura agricola dei terreni ablati.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5400,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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