LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15598/2017 proposto da:
Orion One S.a., con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11 – Palazzo Besso, presso lo studio dell’avvocato Li Puma Emanuele, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Borlone Luigi, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.C. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n. 10, presso lo studio dell’avvocato Santucci Roberto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Molinari Ugo, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, del 21/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal cons. Dott. Paola Vella.
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di Cremona ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l’opposizione della società di diritto ***** Orion One s.a. contro l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti concluso in data 14/09/2016 dalla C.C. S.p.a. di cui era socia di minoranza – con alcuni creditori finanziari e con un fornitore, manifestando il proprio interesse, tra l’altro, “a proseguire una ristrutturazione che però non presti il fianco ad alcuna eccezione e a prevenire dunque ogni possibile ed eventuale doglianza”.
1.1. La Corte d’appello di Brescia ha respinto il reclamo di Orion osservando, tra l’altro, che: i) essa aveva giustificato tardivamente il proprio interesse ad agire, solo in risposta all’eccezione sollevata dalla reclamata, rappresentando “l’esistenza di finalità ostili a sè quale socio di minoranza” (in quanto l’accordo avrebbe avuto l’effetto di escluderla dalla società e consentire a chi ne aveva il controllo e la direzione “di utilizzare crediti di dubbia esistenza per sottoscrivere il capitale”); ii) anche ad Orion era stato offerto di partecipare all’aumento di capitale; iii) il socio dissenziente deve agire secondo i rimedi interni al diritto societario societari; iv) le contestazioni ex artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. non rilevano perchè in sede di opposizione si deve valutare solo l’idoneità del piano; v) pacifico lo stato di crisi (pur imputato dalla reclamante all’abuso di direzione e coordinamento da parte di Glencore International AG, questione però “oggetto di altro giudizio”, promosso da Orion ai sensi dell’art. 2359 c.c., n. 3), un’alternativa concorsuale non avrebbe comunque tutelato il valore della quota del socio di minoranza; vi) il difetto di legittimazione derivava dalla mancanza di un concreto interesse all’opposizione, con assorbimento di ogni altra questione, avendo il tribunale escluso l’esistenza di ragioni ostative all’omologazione anche tenendo conto delle contestazioni dell’opponente (incompetenza del tribunale, difetto di indipendenza dell’attestatore, conflitto di interessi, mancanza di attuabilità del piano).
2. La Orion ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la C.C. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
2.1. Il primo motivo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, avuto riguardo alla carenza di indipendenza dell’attestatore ed alla conseguente illiceità dell’accordo di ristrutturazione omologato.
2.2. Il secondo mezzo prospetta l’erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice, senza considerare le allegazioni documentali, ha ritenuto tardivi i motivi di opposizione.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione della L.Fall., art. 182 bis, comma 4, e omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al difetto di legittimazione ad agire, che invece la norma riconosce genericamente in capo ad “ogni altro interessato”, portatore cioè di un interesse giuridicamente tutelabile, incluso il socio dissenziente; nella specie l’accordo sarebbe stato ineseguibile e deviava dalla sue finalità precipue, essendo volto in realtà ad estromettere Orion dalla compagine sociale, attraverso il mantenimento di una debitoria costante della società nei confronti della capogruppo.
3. Tutti i motivi presentano profili di inammissibilità.
3.1. Il primo è inammissibile in quanto attiene a questione non esaminata, perchè dichiarata assorbita, dalla Corte d’appello.
3.2. Il secondo è inammissibile poichè la contestata “tardività” dei motivi di opposizione (invero declinata dalla Corte territoriale come tardività delle difese svolte da Orion a sostegno della propria legittimazione) non integra un capo autonomo della decisione, avendo il giudice comunque esaminato la questione ha ritenuto che la ricorrente non fosse legittimata a proporre opposizione.
3.3 il terzo è inammissibile perchè si fonda su una serie di assunti che non valgono a contrastare l’accertamento del giudice di merito circa l’assenza di un interesse concreto ed attuale della ricorrente ad opporsi all’accordo essendo essa tenuta a tutelare la sua posizione di socio dissenziente attraverso gli strumenti del diritto societario.
4. Va dunque fatta applicazione del principio per cui è inammissibile ricorso per Cassazione che sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione, di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476 del 2019).
5. Segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente (Cass. Sez. U. 20867/2020 e 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità che liquida in Euro 7500,00 per compensi oltre a spese forfettarie nella misura del 15% esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021