Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1722 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32300-2019 proposto da:

N.O., elettivamente domiciliato in Vercelli, via degli Oldoni, 14, presso l’avv. ROMINA POSSIS;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE NOVARA;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 489/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, N.O., è cittadino del *****, da cui si è allontanato per sfuggire ad una rappresaglia personale.

Egli ha riferito alla Commissione Territoriale di essere andato via dal ***** in quanto il padre era sostenitore del candidato sindaco perdente, e quello che ha vinto le elezioni ha preteso di confiscare i beni di famiglia, per rappresaglia, ed essendosi il padre opposto è stato ucciso. Egli avrebbe rischiato la stessa sorte se fosse rimasto.

La Commissione, cui il ricorrente si è rivolto per il riconoscimento del diritto ad ogni forma di protezione (internazionale e sussidiaria), nonchè per il rilascio del permesso umanitario, ha ritenuto poco credibile il racconto ed ha respinto la richiesta.

Questa decisione è stata confermata dal Tribunale di Torino, e poi dalla Corte di Appello, in sede di gravame.

N.O. ricorre con un motivo. V’è costituzione del Ministero dell’Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello muove da due ordini di considerazioni; da un lato ritiene poco credibile il racconto del ricorrente, e comunque, anche a ritenerlo vero non influente sulla concessione della protezione, in quanto riferisce di un episodio personale e non già di pericoli derivanti da una generalizzata situazione politico sociale del paese; in secondo luogo ritiene, sulla base delle fonti di conoscenza citate in motivazione, che la situazione del ***** non sia cosi deteriorata da far pensare ad una grave violazione di diritti umani.

Quanto al permesso per motivi umanitari, la corte ritiene che il ricorrente non abbia allegato alcunchè da far pensare ad una situazione di vulnerabilità che impedisca il rimpatrio.

2.- Questa ratio è contestata con un solo motivo che denuncia sotto forma di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. 25 del 2008, art. 8 sia un omesso esame che motivazione insufficiente o contraddittoria.

In sostanza, secondo il ricorrente la corte, sia quanto alla protezione internazionale e sussidiaria che quanto al permesso per motivi umanitari non ha considerato adeguatamente la situazione del paese di origine; piuttosto ha fatto riferimento a fonti del 2012 (la decisione è di febbraio del 2019) datate e non aggiornate, e che invece quelle più recenti descrivono una situazione del paese più grave e pericolosa. Cita una serie di sentenze di giudici di merito rese a favore di cittadini del *****, che invece tengono conto della situazione di quello Stato e della gravità che la caratterizza.

Inoltre contesta alla corte di non aver considerato ai fini della sua credibilità la scolarità limitata, lo sforzo comunque fatto di ricostruire con fedeltà gli eventi, e la coerenza del racconto che è emersa dalle sue dichiarazioni. La censura è fatta in modo indistinto sia per la protezione che il permesso umanitario.

Il motivo è infondato.

Va premesso che il ricorrente non riferisce come e dove esse fossero state prospettate con l’atto di appello quelle circostanze e già sotto tale profilo la censura appare inammissibile. Non solo: le dette circostanze non sono indicate come “fatti” alla stregua del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 e semmai vengono indicate nella sostanza come oggetto di una censura secondo il paradigma del vecchio art. 360, n. 5 il che le rende inammissibili.

Comunque, la regola adottata dai giudici di merito risponde ad un criterio di giudizio espresso più volta da questa corte, secondo cui la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 9304/2019; cass. 13079/2019; Cass. 21123/2019).

E su questo punto appare corretta la decisione del giudice di merito fondata sul difetto di prova della situazione del ricorrente, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, ossia il difetto di prova che la situazione di vulnerabilità dipenda dalla situazione personale del ricorrente, piuttosto che da quella generale del paese di origine.

Quanto alla protezione internazionale, pure va ricordato che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 13838/2018; Cass. 9090/2019).

La corte di merito, con accertamento in fatto non censurabile, ha ritenuto che non sussista nel ***** una situazione di tale generalizzato conflitto e che comunque la situazione esistente non necessariamente va a danno del richiedente, meglio non è dimostrato che costui rischia per la sua soggettiva ed individuale condizione, la violazione di diritto fondamentali.

Va osservato peraltro che non risulta vero che le fonti di conoscenza sulla situazione del ***** non siano aggiornate, ossia che la corte si sia fermata a quelle del 2012, essendo invece evidente (p. 7) che ha fatto riferimento anche a fonti successive a quell’anno.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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