LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI M. Marcello – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28988/2014 R.G. proposto da:
B.L., con l’avv. Corrado Diso e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Laura Tricerri, in Roma, via Cosseria n. 5;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Trieste n. 296/01/2014, pronunciata in data 17 giugno 2014 e depositata il 7 luglio 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
1. Il contribuente era attinto da due avvisi di accertamento, notificati nell’anno 2009, e relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005, assunti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. Definito ai sensi del D.L. n. 98 del 2011 l’accertamento emesso per il primo avviso, la controversia proseguiva pertanto solo in relazione al secondo, emesso per l’anno d’imposta 2005.
2. Le censure del contribuente incontravano il favorevole apprezzamento del Collegio di primo grado. Promosso appello, la decisione veniva parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale, che rideterminava in riduzione il maggior reddito accertato in capo al contribuente.
3. Avverso questa sentenza ricorre il contribuente, affidandosi a due motivi di ricorso. Non replica l’Avvocatura distrettuale dello Stato, costituitasi solo ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
In via preliminare occorre dare atto che il giudizio può essere definito con la pronuncia di estinzione e cessata materia del contendere in virtù di quanto stabilito dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 10 e 13 , come convertito nella L. n. 136 del 2018.
Il ricorrente, a seguito dell’ordinanza di questa Corte del 13 giugno 2019, ha chiarito che nulla doveva essere pagato per il condono (in tal senso è in effetti la dichiarazione di definizione agevolata). L’Amministrazione aveva tempo sino al 31 luglio 2020 per denegare il condono ove ne avesse ravvisato l’irregolarità e non l’ha fatto, quindi in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 il processo resta estinto ex lege con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, commi 10 e 13. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021