Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.17294 del 17/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 4974/2014 R.G. proposto da:

L.C. e L.S. entrambi rappresentati e difesi giusta delega in atti dall’avv. Emilio Rosso e dall’avv. Leonardo Gnisci con domicilio eletto in Roma via Pisanelli n. 2 presso lo studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sez. staccata di Mestre n. 61/01/13 depositata in data 01/07/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/03/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR veneta respingeva l’appello dei sigg.ri L.S. e L.C. avverso la sentenza della CTP con ciò confermando la legittimità degli avvisi di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP per l’anno 2005;

– ricorrono congiuntamente a questa Corte i ridetti sigg.ri L.S. e L.C. con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

– vanno preliminarmente affrontate e rigettate le eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione, come poste in controricorso;

– con riguardo alla prima relativa all’asserito difetto di autosufficienza del ricorso, la Corte osserva che le questioni poste sono adeguatamente chiarite da quanto risulta nella sentenza gravata, che consente pertanto a questo Giudice di Legittimità di percepire quanto va deciso;

– relativamente alla seconda eccezione, relativa alla novità della questione posta in questa sede con riguardo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, la stessa è infondata emergendo dalla sentenza impugnata come il profilo relativo alla motivazione dell’atto impugnato sia stato in qualche modo trattato in sede di decisione sulla censura di illegittimità dello stesso;

– osserva poi la Corte, ancora preliminarmente, che la controversia riguarda, quale socio ed ex legale rappresentante della società estinta, anche il sig. D.L.M., e quale socio il sig. P.D., ai quali risulta esser stato notificato l’avviso di accertamento;

– gli stessi, inoltre, risultano aver preso parte al giudizio di appello;

– ne deriva quindi che nei loro confronti va disposta l’integrazione del contraddittorio nel presente giudizio di Legittimità, sussistendo in tali casi una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale (Cass. n. 17492 del 04/07/2018, Cass. n. 15637 del 11/06/2019).

PQM

rinvia a nuovo ruolo; manda alla parte più diligente per l’integrazione del contraddittorio nel termine di giorni 90 dalla notifica della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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