Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1731 del 27/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4351-2019 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO SAETTA;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA CARONNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1427/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO GABRIELE.

RILEVATO

che:

con ricorso del 17 luglio 2010, R.M. adiva il Tribunale di Palermo proponendo opposizione, ai sensi del R.D. n. 639 del 2010, art. 3, avverso l’ingiunzione di pagamento del 14 giugno 2010, emessa nei suoi confronti dal Comune di Palermo, al fine di ottenere dalla R., in solido con altri comproprietari di un immobile, la somma di Euro 11.878,70 oltre spese, a titolo di pagamento dei lavori indifferibili e urgenti eseguiti dall’amministrazione comunale, in danno dei comproprietari. Questi ultimi erano rimasti inadempienti all’ordinanza sindacale del 3 agosto 1999 con la quale, a seguito di un crollo avvenuto all’interno dell’immobile in questione, era stato intimato di eseguire le opere necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità;

si costituiva il Comune contestando la fondatezza della opposizione e chiedendo, in via riconvenzionale, subordinata, la condanna della R. al pagamento della quota, pari ad Euro 1769,09, come determinata dal servizio tecnico in relazione ai millesimi di proprietà;

il Tribunale, con sentenza dell’11 aprile 2014, ritenuta la natura parziaria dell’obbligazione controversa, annullava l’ingiunzione e accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando l’opponente al pagamento della minore somma di Euro 1769,09;

avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Palermo chiedendo la condanna della R. al pagamento della somma complessiva di Euro 11.887,28, ed in subordine l’annullamento parziale dell’ingiunzione per la parte eccedente la somma di Euro 1769,09, oltre interessi. Si costituiva R.M. contestando la fondatezza della impugnazione;

la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 2 luglio 2018, rigettava l’impugnazione con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite. Secondo la Corte territoriale il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9148 del 2008, confermato da ultimo con sentenza n. 199 del 2017 e con ordinanza n. 14530 del 2017, si riferisce alla generalità delle obbligazioni pecuniarie gravanti sul condominio, anche al di fuori di quelle fondate su un negozio giuridico. Pertanto, confermava la natura parziaria dell’obbligazione sorta tra l’amministrazione comunale ed i comproprietari, rispetto alla quale la prima aveva già riscosso la quota che faceva capo all’appellata R.;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Palermo affidandosi a un unico motivo e si costituisce con nuovo difensore depositando comparsa del 22 novembre 2019. Resiste con controricorso R.M..

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si lamenta la violazione degli artt. 1294,1314 e 2055 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Nel caso di specie l’ordinanza contingibile ed urgente costituiva il titolo che imponeva, in primo luogo, un facere, rappresentato dall’esecuzione delle opere necessarie e, come nel caso di specie, in difetto di esecuzione in forma specifica, il rimborso delle spese anticipate dall’amministrazione comunale. Poichè l’ordinanza era rivolta in maniera indistinta a tutti i proprietari, la solidarietà deriverebbe da ciò, nello stesso modo in cui deve ritenersi solidale il dovere dei proprietari dello stabile di eseguire le opere necessarie. Pertanto, opererebbe l’art. 1294 c.c. con presunzione di solidarietà in quanto, diversamente argomentando, l’inerzia dei proprietari trasformerebbe l’obbligazione, da solidale, in parziaria. Il principio affermato dalle Sezioni Unite nella decisione n. 9148 del 2008, non si applicherebbe alla responsabilità per fatto illecito dove, invece, ai sensi dell’art. 2055 c.c., tutte le parti sono obbligate in solido (in questi termini, Cass. 29 gennaio 2015 n. 1674);

preliminarmente il ricorso presenta profili di inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3. Il ricorso,. non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006);

nel caso di specie, il ricorrente non indica le ragioni dell’opposizione proposta dalla R. e quelle poste a fondamento della domanda riconvenzionale del Comune di Palermo e non menzionala posizione processuale della R. nell’ambito del giudizio di appello;

a prescindere da ciò, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, poichè non aggredisce la ratio decidendi. La Corte d’Appello, infatti, ha affermato il principio secondo cui la solidarietà passiva nelle obbligazioni richiede due presupposti: la prestazione comune a ciascuno dei debitori e l’indivisibilità, precisando che, nel caso di condominio tenuto al pagamento di una somma di denaro, non sussiste il presupposto dell’indivisibilità della prestazione comune. Tale secondo profilo, quello della divisibilità, non è contrastato dal ricorrente;

nel caso di specie l’obbligazione riguarda la rivalsa del Comune per le spese affrontate per l’esecuzione dei lavori indifferibili, gravanti sui proprietaried è, pertanto, un’obbligazione pecuniaria, come tale facilmente divisibile. Al contrario, la solidarietà è espressamente prevista dalla legge solo per l’esecuzione delle opere intimate e cioè, riprendendo l’argomentazione della ricorrente, per l’originaria obbligazione di facere, pacificamente rimasta non adempiuta;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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