Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1744 del 27/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23486/2019 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avv. ENRICO VARALI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. B.M., cittadino della *****, chiese alla Commissione territoriale di Verona, la protezione internazionale nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato, e, in via subordinata, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.

1.1. La domanda, respinta in sede amministrativa, venne rigettata dal Tribunale di Venezia, con decreto del 25.6.2019.

2. Ha proposto ricorso per cassazione B.M. sulla base di due motivi.

2.1. Il Ministero degli Interni è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, per avere il Tribunale deciso sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie in composizione collegiale e non in composizione monocratica.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Allorquando il ricorso proposto davanti alla sezione specializzata del Tribunale in materia di protezione internazionale abbia ad oggetto la sola richiesta di protezione umanitaria non trova applicazione il rito camerale collegiale disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, bensì trova applicazione la regola generale, in base alla quale il ricorrente può avvalersi del rito ordinario monocratico, ai sensi dell’art. 281 bis c.p.c., oppure, ricorrendone i presupposti, del rito sommario, parimenti monocratico, di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e segg.. Tale regola non trova invece applicazione allorchè la domanda di protezione umanitaria sia proposta contestualmente a quella di protezione internazionale mediante gli istituti tipici dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, prevalendo in tal caso il rito camerale collegiale di cui all’art. 35 bis cit., in ragione della profonda connessione tra le distinte domande e della prevalenza della composizione collegiale del Tribunale in forza del disposto di cui all’art. 281 nonies c.p.c. (Cassazione civile, sez. I, 19/05/2020, n. 9179; Cassazione civile, sez. I 05/04/2019 n. 9658).

1.3. Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto domanda di protezione internazionale nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato, e, in via subordinata della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria, sicchè, pur avendo proposto opposizione unicamente con riferimento alla protezione umanitaria, il Tribunale ha correttamente deciso in composizione collegiale e non monocratica.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, ex art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, per omessa motivazione in ordine alla domanda di riconoscimento del rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, in relazione al periodo di permanenza in Libia, dove avrebbe subito torture e maltrattamenti ed all’omesso esame dei seri motivi richiesti dalla legge.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il Paese di transito potrà tuttavia rilevare (direttiva Ue n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale Paese (Cassazione civile, sez. I, 07/08/2019, n. 21145).

2.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che il richiedente non aveva prodotto documentazione medica che certificasse i postumi dei maltrattamenti subiti, nè ha ritenuto sussistenti altre ragioni di vulnerabilità, nè la prova di un’effettiva integrazione nel Paese di destinazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298-01).

2.3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

2.4. Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

2.5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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