Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17465 del 17/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25212-2019 proposto da:

STOLIAROFF HELENE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI n. 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, PREFETTURA DI ROMA – UTG DI ROMA ed AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14448/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Giudice di Pace di Roma, Stoliaroff Helene proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso alcuni ruoli esattoriali e cartelle di pagamento della cui esistenza la stessa veniva casualmente a conoscenza in occasione di un accesso presso Equitalia Sud S.p.a., per un importo complessivo di Euro 9.583,94, convenendo in giudizio tanto l’esattore che Roma Capitale e I’UTG di Roma, ed eccependo: l’intervenuta prescrizione del credito; l’insussistenza di un valido titolo esecutivo nei suoi confronti; l’inesistenza ed omessa notificazione delle cartelle impugnate.

Si costituiva in giudizio Roma Capitale, mentre rimanevano contumaci l’agente per la riscossione e I’UTG di Roma.

Con sentenza n. 27889/2018 il Giudice di Pace di Roma accoglieva l’opposizione, poichè le parti convenute non avevano fornito la prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento opposte, ma compensava le spese di lite.

Interponeva appello avverso detta decisione la Stoliaroff ed il Tribunale di Roma, con la sentenza oggi impugnata, n. 14448/2019, accoglieva il gravame, condannando le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 264 per esborsi ed Euro 370 per onorari, quanto al primo grado, ed in Euro 382,50 per esborsi ed Euro 450 per onorarV-per il giudizio di appello.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Stoliaroff Helene, affidandosi ad un solo motivo.

Roma Capitale, UTG di Roma ed Agenzia delle Entrate -Riscossone, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, tabelle 1 e 2, allegate al predetto decreto, nonchè degli artt. 91,132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., poichè il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente liquidato le spese del doppio grado di giudizio in misura non conforme ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento della tariffa vigente.

La censura è fondata, limitatamente al solo giudizio di primo grado, il cui valore era pari ad Euro 9.583,94. In relazione a detto importo, infatti, i minimi tariffari derivanti dall’applicazione, sugli importi previsti per le varie fasi del giudizio, delle massime decurtazioni previste dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4 -minimi da ritenere oggi inderogabili, per effetto delle modifiche operate al richiamato D.M. n. 37 del 2018, art. 4 – sono pari, rispettivamente: ad Euro 203 per la fase di studio; ad Euro 168 per quella introduttiva; ad Euro 365 per quella decisionale; per un totale di Euro 726.

Con riferimento invece al giudizio di appello, il cui valore era limitato al solo importo delle spese che la Stoliaroff aveva diritto di vedersi riconoscere per il giudizio di prime cure (Euro 726), la liquidazione operata dal Tribunale è superiore ai minimi di tariffa, ammontanti, in relazione al predetto valore di Euro 726, rispettivamente: ad Euro 63 per la fase di studio; ad Euro 63 per quella introduttiva; ad Euro 95 per quella decisionale; per un totale di Euro 221. In relazione al giudizio di seconde cure, dunque, la censura è infondata, avendo il giudice di merito liquidato un importo superiore ai minimi tariffari.

La sentenza impugnata va dunque cassata, nei limiti di cui in motivazione, e quindi nel solo punto relativo alla liquidazione delle spese di primo grado.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con riconoscimento in favore della odierna ricorrente delle spese di prime cure, in ragione di Euro 726, oltre rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, condanna Roma Capitale, Agenzia delle Entrate – Riscossione e Prefettura di Roma – UTG di Roma, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in Euro 726,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Condanna altresì Roma Capitale, Agenzia delle Entrate Riscossione e Prefettura di Roma – UTG di Roma, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472