Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17470 del 17/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5632-2021 proposto da:

TISCO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA n. 88, presso lo studio dell’avvocato VINTI STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati CURTI MASSIMO ed COSTA ALMO;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 1849/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con istanza ex art. 391-bis c.p.c. la società ricorrente invoca la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 1849/2021 di questa Corte di Cassazione, nella parte in cui la stessa, dopo aver accolto il ricorso, ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Firenze, anzichè alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione.

Con atto notificato il 6.4.2021 la parte istante ha rinunciato al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per effetto della rinuncia notificata dalla parte ricorrente, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di correzione dell’errore materiale.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il procedimento di correzione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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