LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23479/2019 proposto da:
F.S., ammessa al patrocinio a spese dello Stato e rappresentata e difesa dall’avvocato Loredana Liso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositata il 15/07/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– il presente giudizio trae origine dal ricorso per impugnazione del provvedimento reso dalla Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale avanzata dal F.S., nato in *****;
– a sostegno della domanda il richiedente asilo aveva esposto di essere fuggito dalla Guinea per timore di essere arrestato a seguito della ingiusta accusa di avere rubato, in complicità con i banditi che glielo avevano sottratto, il danaro consegnatogli dal suo datore di lavoro, un commerciante di oro, per pagare alcuni fornitori;
– all’esito dell’udienza, il Tribunale di Bari con il decreto qui impugnato ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato per insussistenza dei presupposti della persecuzione ai sensi dell’art. 7, nonchè la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) e quella ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè la protezione umanitaria;
– la cassazione del decreto è chiesta dal richiedente asilo con ricorso affidato a due motivi;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la decisione di escludere l’esistenza del danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), atteso che la minaccia di danno grave rilevante ai fini della predetta norma può provenire anche da soggetti non statuali se lo Stato, i partiti e le organizzazioni che controllano lo Stato non possono o non vogliono garantire protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi;
– il motivo appare inammissibile;
– ritiene il Collegio che in tema di protezione sussidiaria, quando si deduca un fatto suscettibile di rilevare del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), riconducibile all’azione di privati,l’onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini sufficientemente specifici, non potendosi, in mancanza, attivare l’obbligo di integrazione istruttoria officiosa del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 (cfr. Cass. 8930/2020; 23604/2017);
– ciò posto, nel caso di specie il giudizio di esclusione della persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, quale forma di vessazione o repressione violenta, appare correttamente formulato all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente e motivatamente ritenute non plausibili ed inattendibili oltre che prive di qualunque riscontro;
– le stesse considerazioni in ordine alla vaghezza ed inverosimiglianza della vicenda narrata, anche con riferimento all’asserita fuga dal carcere scavalcando il muro della cella a seguito dello scoperchiamento del tetto causato dal vento, hanno condotto alla statuizione di diniego della protezione sussidiaria richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e contraddistinta dall’esposizione individuale al rischio allegato senza però fornire elementi che possano sopperire alla rilevata genericità ed a sostegno dell’asserita esposizione al rischio di grave danno, dal momento che il ricorrente richiama nel ricorso il report della ***** del 2019 senza specificare quando e dove esso sarebbe stato prodotto avanti al tribunale;
– dunque anche questo profilo di doglianza appare inammissibile;
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la motivazione apparente del rigetto per non avere il tribunale compiutamente valutato la situazione personale del richiedente asilo rispetto alle varie forme di protezione, con particolare riguardo all’umanitaria, peraltro ritenendo irrilevante l’audizione dello stesso;
– il motivo è inammissibile perchè non indica quale specifico elemento sia stato asseritamente trascurato dal tribunale barese, davanti al quale il ricorrente non ha neppure allegato di essere comparso nel corso dell’istruttoria svolta, risolvendosi il mezzo nella denuncia generica di mancata audizione;
– in relazione alla protezione umanitaria, la censura è anche inammissibile perchè non si confronta con le considerazioni svolte dal tribunale barese in merito alla mancanza di integrazione sociale, da una parte, e con quelle sull’insufficienza della documentazione medica, dall’altra, considerazioni che, invece, hanno sostenuto la conclusione sulla insussistenza del rischio di compromissione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio forzato;
– in definitiva l’inammissibilità di entrambi i motivi giustifica l’inammissibilità del ricorso;
– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021