LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22912-2018 proposto da:
SAFIN SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO STANGA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 367/2018 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 08/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
RILEVATO
che:
La Safin SpA ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Campania, n. 367/06/2018 che ha in parte accolto l’appello dell’Ufficio annullando, per omessa motivazione, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, con riguardo alla sola pretesa “tassa di titolo”, enunciato nel decreto ingiuntivo n. ***** emesso dal Giudice di pace di Caserta, con cui si liquidava tale imposta a carico di S.R., in merito ad un contratto di finanziamento, da quest’ultimo ottenuto e non pagato, che in seguito era stato ceduto alla Safin SpA, statuendo, nel contempo, la legittimità dell’avviso di liquidazione, limitatamente alla imposta di registro in misura fissa, per la registrazione del decreto ingiuntivo, sul presupposto che, in tale parte, l’obbligo di motivazione dell’avviso fosse stato correttamente adempiuto atteso che la società era stata messa nelle condizioni di comprendere di dover corrispondere l’imposta di registro a norma dell’art. 37 TUIR, che prevede la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria tra cui i decreti ingiuntivi;
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo, ribadito da memoria, la società ricorrente deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dell’art. 24 Cost., per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e l’criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro compiuto dall’Agenzia delle Entrate (da aliquota proporzionale, come indicato nell’avviso di liquidazione, ad aliquota fissa) solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia.
Il ricorso è fondato Questa Corte si è già pronunciata, ripetutamente, su analoghi ricorsi, di volta in volta proposti, a secondo della soccombenza, ora dall’Ufficio ora dalla contribuente, in relazione ad avvisi di liquidazione dell’imposta di registro relativa a decreti ingiuntivi promossi dalla stessa società, cessionaria di credito da finanziamento al consumo, la cui restituzione era rimasta inadempiuta.
La motivazione degli avvisi di liquidazione è la medesima qui riproposta, constando dell’indicazione del solo decreto ingiuntivo, individuato nei dati identificativi e nell’importo dell’imposta ad esso relativa, senza riferimento alcuno alla c.d.. tassa di titolo, relativa all’atto enunciato in decreto, importo che, comunque, non corrisponde ai parvi dati indicati dell’atto sottoposto a tassazione e che, di conseguenza, risultano non chiaramente leggibili e senz’altro incomprensibili.
A tal proposito va ricordato che la L. n. 212 del 2002, art. 7 (“Chiarezza e motivazione degli atti”) stabilisce, al comma 1, che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.
Nell’avviso di cui qui si discute non vi è alcun riferimento all’atto enunciato, nè alle norme che ne giustificano l’imposizione, nè, tantomeno, all’aliquota dell’imposta applicata. Tale tecnica redazionale della motivazione, correttamente documentata dalla ricorrente (ai fini dell’autosufficienza) con l’inserimento nel ricorso degli atti relativi all’attività dell’Ufficio, riguardanti l’atto impositivo, in aggiunta al fatto che nell’avviso di liquidazione e nel modulo per il pagamento dell’imposta compare una incomprensibile dicitura “prop” (con riguardo ad importo non corrispondente all’imposta proporzionale), è fonte di facile fraintendimento circa la natura, la causa e l’entità dell’imposizione, ponendo in crisi il diritto di difesa del contribuente. Il solo riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, senza precisa indicazione dell’articolo applicato, non basta a soddisfare l’obbligo di motivazione perchè il riferimento non consente di individuare con chiarezza in base a quale disposizione la pretesa impositiva è stata avanzata: d’altra parte è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l’avviso di accertamento, sia con riguardo alle imposte dirette che alle indirette, deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota applicata e dell’imposta liquidata, nonchè dei criteri richiamati ai fini della rettifica. (cfr. ex pluribus, le sentenze n. 1107 del 4 febbraio 1998, n. 10812 del 4 dicembre 1996, n. 11 del 3 gennaio 1997; cass. n. 11314 del 2000; cass. n. 15381 del 2008; cass. n. 11623/2017; cass. n. 18389 del 2018; cass. n. 3388 del 2019).
Nella specie la CTR, ritendo legittimo “sdoppiare ideologicamente” l’avviso di liquidazione ed affermando che “l’avviso contiene una doppia imposizione: la tassa di registro in misura fissa sul D.I…..la tassa di registro in misura fissa sul contratto di cessione del suddetto credito…” e giudicando l’avviso correttamente motivato per quanto attiene alla tassazione del D.I. non si è attenuta al principio su indicato, posto che al vizio formale della carenza di motivazione dell’avviso ha contrapposto una sostitutiva determinazione di merito, del tutto estranea all’avviso impugnato, sul quantum della imposta effettivamente dovuta. Tale operazione ermeneutica è del tutto illegittima e, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata; non essendovi necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese del merito vanno compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, annulla integralmente l’avviso di liquidazione. Compensa le spese del merito.
Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 500,00 oltre spese in misura forfettaria ed accessori di legge, se dovuti, disponendo la distrazione a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, Camera di consiglio, mediante collegamento da remoto, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021