Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17486 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4271-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE SAMMARTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2013 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 121/12/13, depositata il 6 dicembre 2013, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto l’appello di Unicredit S.p.a., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l’impugnazione di due avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate in esito alla registrazione di ufficio di una scrittura privata non autenticata con la quale le parti avevano concluso l’accordo previsto dalla legislazione Eurounitaria in tema di detenzione in via indiretta di riserve minime obbligatorie attraverso un intermediario;

1.1 – il giudice del gravame ha ritenuto che:

– l’accordo in questione era stato concluso nel contesto di “una disciplina che ha caratteristiche di natura pubblicistica in cui il comportamento economico del contribuente è rigorosamente predeterminato, e gli interessi maturati a credito sono stabiliti, tempo per tempo, dalla BCE e recepiti dalle Banche Centrali Nazionali nell’ottica della stabilità complessiva del sistema creditizio e finanziario cui è preordinato il meccanismo della riserva obbligatoria”;

– detto accordo non integrava un contratto “ma un adempimento amministrativo di un obbligo e pertanto non ha natura negoziale”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– Unicredit S.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 19,20 e 35 nonchè della tariffa allegata, parte prima, art. 9, deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo al contenuto dispositivo dell’accordo in questione, ed alle sue clausole contrattuali, – nella fattispecie veniva in considerazione un contratto per prestazioni a contenuto patrimoniale così che la scrittura privata non autenticata avrebbe dovuto ritenersi soggetta a registrazione in termine fisso e, – esclusa la rilevanza del principio di alternatività tra l’imposta di registro e l’IVA, – a tassazione di registro ai sensi del combinato disposto di cui ai citati artt. 19 e 35;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di nullità della gravata sentenza che aveva omesso di motivare in ordine alla rilevata esclusione della natura contrattuale dell’accordo in contestazione, avuto riguardo agli indici di contrattualità da essa esponente partitamente dedotti;

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione, anche qui, ai cennati indici della contrattualità dell’accordo;

2. – seguendo l’ordine di esame delle censure dettato da ragioni di pregiudizialità logico giuridica, rileva la Corte che il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento in quanto la gravata sentenza, – nel correlare la ritenuta natura procedimentale, e non negoziale, dell’accordo in questione al rilievo di un difetto di autonomia contrattuale delle parti, – ha chiaramente esposto la ratio decidendi posta a fondamento del decisum;

– come, difatti, precisato dalla Corte, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; laddove “Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è… quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).” (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. li., 5 agosto 2016, n. 16599);

3. – il terzo motivo di ricorso è, invece, inammissibile in ragione della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (secondo il cui disposto rileva, ora, l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), – qual conseguente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile nella fattispecie, posto che la gravata sentenza è stata pubblicata il 6 dicembre 2013), – alla cui stregua la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che lo stesso omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881);

4. – il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato e va senz’altro disatteso, seppur dietro correzione della motivazione della gravata sentenza;

4.1 – occorre premettere, al riguardo, che, – secondo quanto dalla stessa ricorrente esposto in punto di causa petendi degli avvisi di liquidazione in contestazione, – la pretesa impositiva è stata ricondotta, per un verso, alla fattispecie della scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 15, comma 2, lett. b)) e, per il restante, alla disposizione di tariffa (citato D.P.R. n. 131, tariffa, parte prima, art. 9) relativa agli atti “aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”; e che detta patrimonialità della prestazione è stata, poi, correlata al riconoscimento di interessi che, sul conto vincolato della intermediaria, erano medio tempore maturati in favore della intermediata;

4.2 – l’accordo in cognizione rinviene, poi, dalla disciplina Eurounitaria della Banca centrale Europea (v. gli artt. 127 TFUE e ss. e artt. 282 TFUE e ss.) e, nello specifico, da quella posta dallo Statuto del sistema Europeo di banche centrali (SEBC) e della banca centrale Europea (BCE) che, – ai fini del perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, – prevede il potere della BCE “di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali.” (art. 19);

4.3 – la disciplina di dettaglio di detta fattispecie consegue poi, ratione temporis, – sulla base offerta dal Reg. del Consiglio n. 2531 del 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale Europea, – dal Reg. della Banca Centrale Europea, 1 dicembre 1998, n. 2818 del 1998 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/:15), il quale, per quel che qui interessa, ha disposto che:

– l’obbligo di riserve minime deve essere assolto su appositi conti presso le banche centrali nazionali partecipanti (art. 1);

– “Gli importi detenuti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di riserve minime sono remunerati alla media, nel periodo di mantenimento, dei tassi (ponderati in base al numero di giorni di calendario) delle operazioni di rifinanziamento principali del SEBC…” (art. 8);

“1. Ogni istituzione può richiedere l’autorizzazione di detenere le proprie riserve indirettamente attraverso un intermediario residente nello stesso Stato membro. L’intermediario deve essere un’istituzione soggetta all’obbligo di riserva che generalmente gestisce parte dell’amministrazione (ad esempio la tesoreria) dell’istituzione per la quale funge da intermediario, oltre alla detenzione delle riserve minime.

2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata alla banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante in cui è insediata l’istituzione richiedente. Alla domanda deve essere allegata una copia dell’accordo stipulato tra l’intermediario e l’istituzione richiedente, nel quale entrambe le parti esprimono il loro consenso all’accordo. L’accordo deve inoltre specificare se l’istituzione richiedente desidera avere accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto del SEBC. L’accordo deve prevedere un periodo contrattuale di preavviso di almeno dodici mesi. Rispettate le condizioni di cui sopra, la BCN partecipante summenzionata può rilasciare l’autorizzazione per il periodo di tempo in cui è in vigore il suddetto accordo tra le parti, fatte salve ile disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. Tale autorizzazione entra in vigore a partire dall’inizio del primo periodo di mantenimento successivo al suo rilascio.

3. L’intermediario deve detenere le riserve minime conformemente alle condizioni generali del regime di riserva del SEBC…” (art. 10);

4.4 – come, allora, reso esplicito dai dati normativi sopra ripercorsi:

– l’obbligo dell’istituto di credito di mantenere riserve minime deve essere assolto su appositi conti della Banca centrale nazionale;

– detti conti debbono essere remunerati alle condizioni dettate dalla BCE;

– l’obbligo di detenere le riserve minime, presso conti della Banca centrale, può essere assolto, in via indiretta, attraverso un intermediario che, – sulla base di specifico accordo concluso con l’istituto intermediato, – risponda a prefissate condizioni di affidabilità degli impegni assunti, in quanto istituzione che, – tenuta anch’essa “all’obbligo di riserva” ed alla “detenzione delle riserve minime”, “generalmente gestisce parte dell’amministrazione (ad esempio la tesoreria) dell’istituzione per la quale funge da intermediario”;

4.5 – come, poi, la Corte ha già avuto modo di precisare, la disposizione tariffaria relativa agli atti “aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” (citata tariffa, parte prima, art. 9), – nel configurare una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purchè aventi un contenuto patrimoniale, – deve essere letta sulla base dello stesso citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. h), che fissa la base imponibile dell’imposta, per le prestazioni a contenuto patrimoniale, nell’ammontare “dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto”; e che, pertanto, la prestazione “a contenuto patrimoniale” si identifica con la prestazione onerosa (v. Cass., 18 dicembre 2015, n. 25478 cui adde Cass., 25 maggio 2018, n. 13141; Cass., 17 gennaio 2018, n. 975; Cass., 5 agosto 2016, n. 16490);

4.6 – rimane, allora, evidente come l’accordo in contestazione, che, per stessa indicazione della ricorrente, alla clausola n. 7 recava la disciplina degli interessi spettanti alla intermediata (Reg. BCE n. 2818 del 1998, art. 10), – ed in ragione (solo) di detta clausola contrattuale, non possa affatto ascriversi alla categoria degli atti a contenuto patrimoniale cui l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento ai fini dell’esercizio del potere impositivo, ed in relazione ad una scrittura privata non autenticata che, in ragione di detta connotazione oggettiva, è stata ritenuta soggetta a registrazione in termine fisso (v., già, Cass., 28 marzo 2003, n. 4728);

– di vero, la ricordata disciplina contrattuale degli interessi non costituisce affatto, nel contesto dell’accordo prefigurato dal citato Reg. della BCE, art. 10, il corrispettivo del servizio reso sulla base di detto accordo, risolvendosi detta clausola contrattuale nella stessa disciplina della remunerazione dei conti di deposito delle riserve minime, remunerazione che, – afferendo a conti aperti presso la Banca centrale nazionale, sia pur attraverso un intermediario, costituisce la contropartita del ridetto obbligo di detenzione di riserve minime;

5. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.200,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenuta da remoto, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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