LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9430/2018 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Immobiliare Martelli s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Maurizio De Lorenzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pietro Aretino n. 63;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 815/2017 della CTR dell’Abruzzo sezione distaccata di Pescara, pronunciata in data 21/3/2017 e depositata in data 26/9/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto.
RITENUTO
che:
la contribuente controricorrente con atto datato 20/1/2021 ha rappresentato: che ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, chiedendo la sospensione del processo; che ha tempestivamente trasmesso la domanda di definizione agevolata all’Agenzia delle Entrate e che ha versato in data 15/5/2019 l’intero importo dovuto ai fini della definizione agevolata; che entro il 31/7/2020 l’ente impositore non ha comunicato alcun diniego di definizione; che entro il termine di durata della sospensione ope legis nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione del processo.
CONSIDERATO
che:
l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge;
nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio;
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile tenutasi, con modalità da remoto, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021