LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13415/2017 R.G. proposto da:
Comune di Milazzo, in persona del Sindaco p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla P.zza San Giovanni in Laterano n. 12/b, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Nardelli, unitamente all’avv. Ruggero Zebito, da cui è rapp.to e difeso come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1705/27/16 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. distaccata di Messina, depositata il 3/5/2016, non notificata.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.
RITENUTO
che:
1. con sentenza n. 1705/27/16, depositata in data 3 maggio 2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. distaccata di Messina, rigettava l’appello proposto dal Comune di Milazzo, avverso la sentenza n. 682/10/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di riliquidazione ICI per l’anno 1999, all’esito del maggior valore attribuito ad un terreno sito in un’area del Comune di Milazzo qualificata come edificabile dal Piano urbanistico generale;
3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo carente la concreta edificabilità dell’area; la CTR aveva confermato tale decisione rilevando che i terreni ricadevano in zona *****, da normare con piano particolareggiato e piano paesistico che tuttavia risultavano carenti da oltre 20 anni, operando allo stato un vincolo di immodificabilità temporanea;
4. avverso la sentenza di appello, il Comune impositore proponeva ricorso per cassazione, notificato il 23-5-2017, affidato a due motivi; il contribuente rimaneva intimato.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione a falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), in combinato disposto con la L. n. 248 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, di conversione del D.L. n. 203 del 2005 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. dalla L. n. 248 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver considerato non edificabili ai fini ICI le aree in questione, pur ricadenti nell’anno in contestazione in zona CT3, cioè, in zona edificabile secondo lo strumento di pianificazione generale adottato da parte del Comune di Milazzo, per la mancanza all’attualità dei necessari strumenti attuativi;
2. con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge, con riferimento al decreto dell’assessore del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia del 24.7.89, del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 9, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver errato i giudici d’appello a ritenere che le aree oggetto di controversia fossero prive di un proprio inquadramento urbanistico, in quanto, l’indice di edificabilità anche ai soli fini ICI poteva rinvenirsi dal citato art. 9, che disciplina i casi di attività edificatoria in aree che, come quelle oggetto di controversia, sono poste al di fuori del centro abitato dei comuni sprovvisti di strumento urbanistico e ciò anche in presenza del vincolo paesistico insistente sulla zona e del vincolo d’immodificabilità.
Osserva che:
1. il primo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento del secondo.
1.1 Costituisce infatti principio ormai consolidato affermato da questa Corte che “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, per l’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenuto altresì conto che il D.Lgs. n. 504 del 1992, detto art. 2, comma 1, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria” (vedi da ultimo Cass. n. 9202 del 2019; n. 27426 del 2018; n. 4952 del 2018, nonchè Cass. n. 12308 del 2017, n. 16485 del 2016 e n. 15558 del 2009).
E’ stato anche precisato che data la natura di norma di interpretazione autentica della disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, rispetto alla previsione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), tale nozione, così ulteriormente specificata, è destinata ad operare anche per il passato, ed è quindi certamente utilizzabile per determinare la base imponibile relativa ad annualità antecedenti alla sua adozione.
1.2. Da ultimo, in fattispecie analoga, è stato affermato che “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone, peraltro, di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio”. (Cass. n. 6702 del 2020).
2. Nel caso di specie, come evidenziato dalla stessa CTR, si è in presenza di un terreno che ricade in “zona *****”, che identifica aree ricadenti in località *****, da normare con piano particolareggiato redatto in contestualità logica con il piano paesistico.
Posta la natura edificabile del terreno conseguente all’approvazione dello strumento generale di pianificazione, a nulla rileva il fatto che lo ius aedificandi potesse conseguire unicamente dall’attuazione del piano paesistico, seguito dall’apposito piano particolareggiato, essendo già configura bile la mera potenzialità edificatoria che assume rilevanza ai fini ICI.
Nè agli stessi fini poteva incidere il vincolo paesaggistico, che subordinava l’edificabilità concreta dell’area al parere della Sovraintendenza ai beni culturali e ambientali, nè la proroga nelle more del vincolo d’immodificabilità temporaneo, in quanto, tali vincoli, avendo solo natura conformativa della destinazione urbanistica, non avevano eliminato il procedimento oramai avviato di trasformazione dell’area in edificabile.
3. Accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, segue la cassazione della sentenza impugnata, e non risultando proposte ulteriori contestazioni di merito, il rigetto del ricorso di primo grado, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
4. In considerazione dell’esito finale della lite, tenuto conto che la questione giuridica ha trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, va disposta la compensazione delle spese processuali dei gradi di merito, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso del contribuente;
compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente a pagare al Comune di Milazzo le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, da remoto, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021