LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 5989/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
LINEE LECCO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Marini e dall’avv. Leonardo Perrone (pec: leonardoperrone.ordineavvocatiroma.org – fax 06.8082262), presso il cui studio in Roma, via Mercalli, n. 11, è
domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 9/8/2012 pronunciata il 26.10.2011 e depositata il 27.1.2012;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 9/8/2012, depositata il 27.1.2012, con cui veniva confermata la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco di annullamento dell’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione contributi in conto esercizio nella misura di Euro 1.651.398,40, per l’anno d’imposta 2003, fra contributi per disavanzi di gestione e contributi per il rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri, illegittimamente esclusi dalla base imponibile IRAP.
Il ricorso, cui la contribuente resisteva con controricorso, già fissato nella camera di consiglio del 14 febbraio 2019 e sospeso D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018, avendo la società contribuente presentato domanda di definizione della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, conv. in L. n. 136 del 2018, è stato nuovamente fissato nella camera di consiglio del’8 marzo 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
Con nota del 29 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate di Lecco ha peraltro comunicato che la società contribuente aveva nel frattempo provveduto al versamento di tutte le somme dovute ai fini della definizione agevolata del giudizio, cui era stata ammessa.
Ciò posto, preso atto del pagamento integrale da parte della ricorrente di quanto dovuto all’erario, va dichiarata l’estinzione del giudizio, a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, conv. in L. n. 136 del 2018.
L’adesione alla definizione agevolata comporta l’insussistenza dei presupposti per il versamento del cd. doppio contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Sez. 6-5, 07/06/2018, n. 14782; Sez. 5, 25/09/2020, n. 20219).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021