LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2284/2020 proposto da:
S.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato PATRIZIA BORTOLETTO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sezione distaccata di Forlì – Cesena, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1869/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2019 R.G.N. 2108/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento del ricorso presentato da S.A., cittadino del Gambia, ha dichiarato il diritto del richiedente alla protezione per motivi umanitari disponendo la comunicazione degli atti al Questore per il rilascio del permesso in oggetto;
2. la Corte di appello di Bologna, pronunziando sull’appello del Ministero dell’Interno, in riforma della decisione, ha respinto la domanda di protezione umanitaria;
3. la Corte di merito ha premesso che il S. aveva motivato le ragioni dell’allontanamento dal paese di origine con il fatto che mentre con altri era intento al lavoro, un tronco di un albero che era stato tagliato era caduto su una persona per cui egli temendo di essere arrestato e la reazione della famiglia della vittima era scappato senza preavvisare la madre che era risuscita a contattare solo successivamente; ha osservato che del richiedente non era provata nè la identità nè la effettiva provenienza dal Gambia, essendo giunto in Italia senza alcun documento; la mancanza di tali documenti non appariva più giustificata visto che il richiedente aveva dichiarato di avere ripreso i contatti con la madre dalla quale avrebbe potuto almeno farsi inviare un documento di identità; l’assenza di una rete parentale peraltro, anche ove effettiva, non giustificava la concessione della protezione umanitaria, non integrando, per ciò solo, una situazione di vulnerabilità considerata la attuale situazione del Gambia e la politica anche in tema di diritti umani intrapresa dall’attuale Presidente della Repubblica; la asserita integrazione del richiedente in Italia non costituiva situazione di per sè sola idonea a giustificare la protezione umanitaria; la esistenza di un significativo rapporto con la madre ed il nuovo corso dato alla situazione socio politica del Gambia dall’attuale Presidente escludevano che in caso di rientro nel Paese di origine il S., poteva subire la deprivazione di diritti umani fondamentali;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.A. sulla base di un unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denunzia violazione della Convenzione di Ginevra in materia di protezione, internazionale, nonchè violazione dell’art. 5 del T.U. Imm. e degli artt. 2 e 32 Cost., dell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dell’art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York, ratificati in Italia con la L. n. 881 del 1977; ascrive alla Corte di merito di non aver svolto alcuna considerazione a proposito della situazione del Paese di origine, quanto alla sussistenza delle condizioni oggettive di instabilità politica ed alla violazione dei diritti umani imputabile all’autorità di governo, in ragione di sparizione forzate, detenzioni arbitrarie, frequente ricorso alla tortura, rischi, in caso di detenzione, di poter subire trattamenti inumani e degradanti; assume che il richiedente aveva intrapreso in Italia un percorso di integrazione sociale;
2. il motivo è inammissibile;
2.1. si premette che secondo quanto emerge dallo storico di lite della sentenza impugnata, confermato dalla esposizione in ricorso della vicenda processuale, l’ambito devoluto al giudice di appello era limitato alla verifica della sussistenza dei motivi umanitari giustificativi del rilascio del permesso di soggiorno; l’odierno ricorrente, non ha, infatti, in seconde cure, impugnato la statuizione di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, in tutte le sue articolazioni;
2.2. al riguardo la Corte di merito ha ritenuto che la situazione soggettiva del richiedente non potesse farsi rientrare nel contesto di vulnerabilità necessario alla protezione umanitaria ed in particolare che la positiva evoluzione del governo del Gambia, sotto il profilo dell’attenzione ai diritti umani fondamentali, escludeva l’impossibilità per il ricorrente di trovare tutela nel proprio paese rispetto alla situazione che ne aveva determinati l’allontanamento;
2.3. in particolare, nel valutare la situazione del Gambia (Paese di origine del ricorrente), si è attenuto a fonti accreditate e recenti operando, quindi, alla stregua dell’insegnamento di Cass., S.U., n. 29459/2019, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, non assumendo rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia isolatamente ed astrattamente considerato; parte ricorrente;
2.4. le doglianze del ricorrente, pur denunziando formalmente plurime violazioni di norme interne e sovranazionali, investono l’apprezzamento di fatto relativo alla situazione del paese di origine e alla insussistenza di concreti profili di vulnerabilità, apprezzamento riservato al giudice di merito ed astrattamente incrinabile solo dalla deduzione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di omesso esame di fatto, nel senso di fatto storico-fenomenico, di rilevanza decisiva, oggetto di discussione fra le parti, neppure formalmente prospettata dal ricorrente;
3. non occorre provvedere sulle spese del giudizio in quanto l’Amministrazione si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione e non ha svolto alcuna attività difensiva;
4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021