LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2544-2020 proposto da:
K.M.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO MECCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI FOGGIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGFESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 2661/2019 del TRIBUNALE DI POTENZA, depositato il 12/12/2019 R.G.N. 234/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
Che:
1. il Tribunale di Potenza, con decreto pubblicato in data 12 dicembre 2019, ha respinto il ricorso proposto da K.M.M., nato in *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per riconoscere sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria, sulla base dello stesso racconto dell’istante che aveva narrato di aver lasciato, dai minorenne, il Bangladesh nel 2016, a causa della sua povertà e di essere giunto in Italia dopo essere stato imprigionato due mesi in Libia; quanto al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha considerato, che, dalle informazioni di fonti internazionali specificamente indicate, non emergeva la sussistenza di un conflitto armato s interno che creasse nel Paese una situazione di violenza indiscriminata circa la richiesta di protezione umanitaria, il Tribunale, pur prendendo atto che, risultava dimostrata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come cameriere, ha ritenuto che “nel caso in esame la vicenda personale del ricorrente non vale rappresentare un rischio specifico di compromissione dei diritti umani in caso di rimpatrio in Bangladesh, Paese in cui il medesimo ha una famiglia nè può ritenersi, anche alla luce dell’attuale condizione del Paese di Origine, che il richiedente possa trovarsi nell’impossibilità di esercitare i diritti fondamentali cui la legge subordina il riconoscimento della protezione in questione”;
3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
1. il primo motivo di ricorso denuncia: “Erroneo apprezzamento da parte dei giudici di primo grado dei fatti esposti dal ricorrente durante la sua audizione. Omessa e/o carente e/o illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione degli artt. 2,3 e 5 Cost.. Violazione artt. 2,3,6,10 e 11 Cost.. Violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951”;
il secondo motivo denuncia: “Violazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa e/o carente e/o illogica motivazione su, di un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sussistenza, delle condizioni di riconoscimento dello status di rifugiato e/o della protezione sussidiaria, ex D.Lgs. n. 251 del 1997 e/o umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6”;
2. i motivi, da valutare congiuntamente per connessione, sino fondati nei limiti segnati dalla motivazione che segue;
sono inammissibili le censure che riguardano il diniego delle protezioni maggiori in quanto carenti di adeguata specificità: invero, la formulazione di esse risulta del tutto astratta, risolvendosi in una mera elencazione di norme, senza l’osservanza, del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione; il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte, ben specificata della decisione espressa (v., da ultimo, Cassi n. 2959 del 2020; Conf. Cass. n. 1479 del 2018); pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l’errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SS.UU. 21672 del 2013); in caso contrario, la censura – pur formalmente formulata come vizio di violazione di norme di legge – nella sostanza si traduce in una inammissibile denuncia di errata, valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, effettuata nell’esercizio di un sindacato non censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizia di motivazione peraltro nei ristretti limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, pure invocato da parte ricorrente, ma senza individuare il fatto storico decisivo di cui, sarebbe stato omesso l’esame e trascurando completamente gli enunciati di Cass., SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 che hanno rigorosamente interpretato detta disposizione novellata nel 2012;
i motivi risultano invece fondati nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, lamentano che il Collegio adito abbia completamente trascurato la condizione di vulnerabilità del ricorrente, in relazione al suo stato di migrante minorenne sia quando ha lasciato il Bangladesh sia all’arrivo in Italia, alla traumatica esperienza vissuta in Libia quale paese di transito nonchè al concetto sociale ed economico di estrema povertà in cui dovrebbe essere reintegrato; i come questa Corte ha avuto modo di precisare più volte, la protezione, umanitaria costituisce una misura atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. n. 13079 del 2019; Cass. n. 140051 del 2018; Cass. n. 23604 del 2017); l’applicazione di tale misura richiede pertanto una valutazione individuale, da condursi caso per caso, del livello d’integrazione, sociale, e lavorativa raggiunto dal richiedente in Italia, comparato alla situazione personale in cui versava prima dell’abbandono del Paese di origine e nella quale i troverebbè nuovamente esposto in conseguenza del rimpatrio, in modo tale da far emergerei eventuali situazioni personali di vulnerabilità, collegate alla violazione di diritti, fondamentali (cfr. Cass. Ss.UU. n 29459 del 2019; Cass. n. 9304 del 2019; Cass. n. 3681 del 2019);
tra le predette situazioni va indubbiamente annoverata la minore età del richiedente, la quale costituisce oggetto di specifica attenzione da parte de disciplina in tema di immigrazione, in quanto, oltre a precluderei l’emissione del decreto di espulsione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a), salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato giustifica l’applicazione di particolari misure di tutela, sia sotto il profilo sostanziale, ai sensi degli artt. 28, 31 e 33 del medesimo decreto, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 19 e della L. 7 aprile 2017, n. 47, che sotto, quello procedimentale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 13, comma 3, e art. 28, comma 1, lett. b, (v. Cass. n. 11743 del 2020);
è stato così affermato il principio secondo cui: “In tenia di protezione, umanitaria, il giudice, ai fini dell’accoglimento della domanda, deve valutare la, minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia, trattandosi di condizione personale di particolare vulnerabilità la quale, al pari di altre (come lo stato di gravidanza, l’età avanzata, la disabilità, etc.), determina, pur in mancanza di un concreto rischio per la vita, l’integrità fisica o la libertà individuale, il pericolo, in caso di rimpatrio, di una significativa ed effettiva cdmpr*****one dei diritti fondamentali inviolabili del richiedente” (Cass. n. 17185’del 2020);
l’aspetto non è stato preso in considerazione dai decreto impugnato, il quale, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria; si è limitato ad escludere la sufficienza dell’inserimento sociale è lavorativo dei ricorrente in Italia, pur testimoniato dalla stipulazione di un contratto di lavoro a, tempo indeterminato, nonchè a rilevare l’assenza di ragioni Ostative al suoi, reinserimento nel Paese di origine, omettendo invece di valutarè l’età che il ricorrente aveva al momento del suo ingresso in Italia, le vicissitudini da lui attraversate nel lungo tragitto dal Paese di origine, lei esperienze traumatiche vissute in Libia, il tempo trascorso da quell’epoca e le relazioni eventualmente intrattenute nel nostro Paese, le particolari esigenze di tutela connesse alla sua età, ed alla sua formazione (cfr. Cass. n. 11743/20 cit.); va aggiunto che, ai fini, dell’accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, all’esito della valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro paese, la condizione di povertà del paese di provenienza pub assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ovè rimpatriatò, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass. n. 18443 del 2020, a proposito del Bangladesh);
il Tribunale ha inoltre omesso di verificare se il ricorrente si trovasse nella posizione di minorenne non accompagnato, la quale, come affermato dalla Corte EDU, costituisce di per sè una condizione di “vulnerebilità estrema”, da ritenersi prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all’assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure positive necessarie, il cui inadempimento costituisce violazione dell’art. 3 della, CEDU (cfr. Corte EDU, sent. 12/10/2006, Mubilanzila Mayleka e KanikiMitunga c. Belgio; v. anche, in ordine alle esperienze vissute dal minore, sent. 22/11/2016, Abdullahi Elmi ed altri c. Malta; 21/1/2011,, M.S.S. c. Bellgio) (in termini v. ancora Cass. n. 11743/20 cit.);
3. conclusivamente il ricorso dev’essere accolto per quanto di ragione, con cassazione del decreto impugnato in relazione alle censure accolte e rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato rinvia al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021