LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 21611-2020 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE, 35, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI COLONNA ROMANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ATTILIO TORRE;
– ricorrente –
contro
L.L.D.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 12914/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. Con ordinanza n. 12914/2020 del 26 giugno 2020, la Terza Sezione della Corte di Cassazione, definendo il giudizio R.G. n. 29240/2019, ha accolto il ricorso proposto da F.A. nei confronti di L.L.D. per la cassazione della sentenza n. 808/2019 della Corte d’appello di Palermo.
La ricorrente lamenta che la Corte sarebbe incorsa in errore materiale laddove dopo aver disposto l’accoglimento del ricorso avrebbe scritto “condanna la signora F.A. al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente” anzichè “condanna la signora L.L.D. al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente”. Inoltre, lamenta un errore di calcolo con riferimento agli esborsi per il giudizio di legittimità, liquidati in Euro 200 anzichè in Euro 748,40.
2. Avverso tale pronuncia F.A. ricorre ex art. 391 bis al fine di ottenere la correzione dell’errore materiale e di calcolo aritmetico.
CONSIDERATO
che:
3. Il ricorso è fondato nei limiti della correzione del nome della ricorrente, il cui ricorso è stato accolto, e della condanna alle spese dove è stato indicato il nome della ricorrente anzichè della controricorrente signora L.L.D. al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente.
3.1. E’ inammissibile, invece, la richiesta da parte della ricorrente di correzione circa gli esborsi liquidati per Euro 200 anzichè di 748,40 sulla base di note che avrebbe prodotto con l’originario ricorso perchè non si tratta di erronea utilizzazione di regole matematiche ma di valutazione da parte del collegio degli esborsi spettanti alla ricorrente (in coerenza peraltro alla liquidazione standard degli esborsi fatta per Euro 200,00).
In tal senso giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, con recente pronuncia, hanno evidenziato che all’avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l’Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 27, i costi per fotocopie, per l’invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l’incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l’impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare, nonchè in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l’id quod plerumque accidit (Cass. S.U. 27/11/2019, n. 31030).
4. Pertanto, la Corte dispone la correzione della ordinanza n. 12914/2020 provvedendosi quindi a correggere sia a pagina 7, punto 5, sia nella parte del PQM dove si legge “decidendo nel merito condanna la signora F.A. al pagamento delle spese a favore del ricorrentè si deve leggere “decidendo nel merito condanna l’avv. L.L.D. al pagamento delle spese a favore della ricorrente”.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Sez. U., Ordinanza 9438/2002).
PQM
la Corte dispone la correzione della ordinanza n. 12914/2020 provvedendosi quindi a correggere sia a pagina 7, punto 5, sia nella parte del PQM dove si legge “decidendo nel merito condanna la signora F.A. al pagamento delle spese a favore del ricorrentè si deve leggere “decidendo nel merito condanna l’avv. L.L.D. al pagamento delle spese a favore della ricorrente”. Dichiara per il resto inammissibile la richiesta da parte della ricorrente di correzione circa gli esborsi liquidati per Euro 200 anzichè di 748,40.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021