Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17525 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1917/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

T.S., rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia De Micheli e dall’avv. Luigi Paolo Comoglio, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito, n. 23, presso lo studio dell’avv. Cinzia De Micheli.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione n. 34, n. 715/34/14, pronunciata l’08/04/2014, depositata il 23/05/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

FATTO E DIRITTO

1. T.S., titolare di un’impresa individuale svolgente attività estrattiva, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vercelli l’avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP, IVA, per il 2005, che rettificava il reddito dichiarato dal contribuente, sulla base del risultato di una verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza, che aveva individuato costi indeducibili/indetraibili connessi ad operazioni oggettivamente inesistenti.

2. La C.T.P. di Vercelli (sentenza n. 18/01/2012), in parziale accoglimento del ricorso, annullò l’atto impositivo in relazione a sette delle nove fatture contestate, emesse da C.G.M. per lavori di escavazione (fatture nn. 6/05, 7/05, 8/05, 12/05, 15/05, 17/05 e 20/05), mentre confermò il recupero a tassazione degli importi delle fatture nn. 1/05 e 9/05; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Agenzia avverso il capo della pronuncia di primo grado favorevole al contribuente.

3. L’Agenzia ha proposto ricorso con tre motivi e il contribuente ha resistito con controricorso.

4. Il contribuente, con istanza del 16/03/2021 (depositata 01/04/2021), ha dichiarato di avere presentato domanda di definizione agevolata, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6,7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136; ha prodotto la domanda di “condono” e la quietanza di versamento dell’importo netto dovuto (Euro 2.291,76), quali atti notificati tramite PEC all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; ha chiesto, in conclusione, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.

5. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, la cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13.

6. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13 e cessata la materia del contendere; dispone che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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