LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10305/2020 proposto da:
B.A., cod. fisc. *****, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Camprini, per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, cod. fisc. *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2761/2019 della Corte di appello di Bologna, depositata il 3 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza emessa il 3 ottobre 2019 la Corte di appello di Bologna rigettò l’appello proposto da B.A. (di nazionalità pakistana) per la riforma dell’ordinanza emessa il 7 maggio 2017 dal Tribunale di Bologna, recante rigetto delle domande, da tale persona proposte, di accertamento dello status di rifugiato ovvero di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria per il timore di essere ridotto in schiavitù per debiti, ovvero, in ulteriore subordine, di concessione di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
1.2 La motivazione di tale decisione può essere così sintetizzata: vi è “stridente e insanabile contraddizione”, per le ragioni nella sentenza esplicitate, fra contenuti delle narrazioni dei fatti che avrebbero dato luogo al suo espatrio (dalla regione del Punjab) rispettivamente rese avanti il Tribunale e avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; l’appellante aveva domandato asilo in Ungheria ma tale domanda era stata respinta “nell’agosto 2015”, mentre analoga domanda presentata in Italia “non è presente nel fascicolo”, con la conseguenza che “non è certa la tempestività della sua domanda”; inoltre, nella narrazione dell’appellante “non si rinviene alcuna delle ipotesi di persecuzione previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e nemmeno i fatti esposti consentono di poter ritenere sussistente una qualsiasi forma di persecuzione nei suoi confronti, anche considerati alla luce dei criteri di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, posto che i gravi fatti riferiti conseguenti a contrasti politici, peraltro rinvenienti in una narrazione non coerente, si sarebbero svolti tra il suo padrone e altri, senza che il ricorrente allegasse un particolare legame con uno dei due partiti in questione”; la richiesta di protezione sussidiaria era stata avanzata per il paventato rischio di riduzione in schiavitù per debiti verso il suo datore di lavoro; è vero che dal rapporto indicato dall’appellante (menzionato a pag. 6 della sentenza) si evincerebbe la sussistenza anche nel Punjab “del fenomeno del traffico di esseri umani per lavoro forzato e per sfruttamento sessuale”, ma è altrettanto vero che tale rapporto “precisa di non essere una fonte UNHCR e chiarisce che lo stato pakistano si è dotato di una legislazione e di una organizzazione giudiziaria repressiva di tale fenomeno, seppure i risultati raggiunti fossero all’epoca ancora modesti”; inoltre “nel sito EASO Pakistan per l’agosto 2013” si evidenzia che la violenza nel Punjab è molto meno diffusa che nelle altre province in tale atto menzionato e che il fenomeno della riduzione in schiavitù, presente anche in Punjab, “riguarderebbe prevalentemente la minoranza religiosa Hindu, alla quale non appartiene il ricorrente di fede musulmana”; inoltre, da “informazioni dell’ottobre 2018 reperite sul sito internet dell’EASO Pakistan, nel Punjab…vi sono manifestazioni e attività repressive di polizia nei confronti dei Talebani provenienti dall’Afghanistan e dell’etnia Pashtun, etnia a cui non appartiene il ricorrente…ma si tratta di fenomeni che accadono in un’area geograficamente collocata a cavallo dei confini tra Pakistan e Afghanistan, quindi in una zona diversa dai luoghi di origine del ricorrete, visto che la città di provenienza, Gujrat è, invece, assai lontana da tali confini”; inoltre, “il Punjab secondo le predette COI è il cuore dell’attività politica ed economica del Pakistan e presenta forti capacità di sviluppo e buone infrastrutture” e nel Paese “vi sono autorità governativa e sistema giudiziario preposti a reprimere tali fenomeni, sicchè va esclusa la carenza di protezione, che avrebbe consentito la protezione sussidiaria”; in considerazione della contraddittorietà caratterizzante il racconto del ricorrente “sulla vicenda fondamentale dalla quale ha avuto luogo il suo espatrio forzato, nonchè delle rinvenute informazioni sul paese di origine, deve ritenersi che difetta…sia la persecuzione per motivi di razza, religione, politici, sociali, sia il rischio di danno grave di subire un trattamento inumano o degradante e di subire la minaccia grave alla persona per la violenza indiscriminata, in assenza di protezione del proprio stato di origine, già poste a fondamento delle due domande di protezione quale rifugiato e in via sussidiaria”; la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, da valutare alla luce dell’ancora applicabile precetto recato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (essendo stata tale domanda introdotta prima del 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018), è infondata tanto alla luce della assoluta non credibilità del racconto fatto dall’appellante quanto per mancanza di prova di una integrazione lavorativa dell’appellante, “il quale ha prodotto, tardivamente, successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni e fuori dal contraddittorio, allegandole alla comparsa conclusionale, cinque comunicazioni di assunzione per rapporto di lavoro a tempo determinato per periodi tra l’anno 2017 e l’anno 2019”.
2. Per la cassazione di tale sentenza B. ha proposto ricorso contenente quattro motivi di impugnazione.
3. L’intimato Ministero dell’Interno, costituitosi al solo fine dell’eventuale partecipazione a udienza di discussione, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza è pronunciata in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non avendo la Corte di appello valutato la credibilità di esso ricorrente sulla base dei parametri indicati da tale disposizione di legge speciale e, invece, avendo sorretto l’affermazione di non credibilità con motivazione meramente apparente (mancando in essa, la “valutazione della sostanziale “coerenza” e “plausibilità” del racconto da esso ricorrente narrato).
2. La censura, per come (con alquanta confusione concettuale) dedotta, è manifestamente infondata, avendo la sentenza impugnata specificamente indicato, con motivazione puntuale, le ragioni della contraddittorietà e della incoerenza fra le narrazioni dal ricorrente fatte, rispettivamente, in sede amministrativa e avanti il Tribunale di Bologna (pagg. 4 e 5), anche alla luce della oggettiva impossibilità (al ricorrente imputabile) di riscontrare la tempestività della domanda di protezione internazionale (tale atto non era presente nel fascicolo di parte, mentre la richiesta di asilo venne dal ricorrente presentata e respinta in Ungheria nel mese di agosto 2015).
3. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza sul rilievo secondo cui la Corte di appello di Bologna avrebbe omesso di attivarsi per richiedere, d’ufficio, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e al Ministero degli Affari Esteri, specifiche informazioni relative al fenomeno della c.d. “schiavitù per debiti”, da esso ricorrente paventata nel caso di suo ritorno in patria a fondamento della domanda, subordinata, di protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b)).
4. Anche tale censura è manifestamente infondata (alla soglia dell’inammissibilità), risultando con chiarezza dalla sentenza impugnata (pag. 7) che tale accertamento officioso risulta essere stato compiuto dal giudice di appello, essendosi fatto riferimento, in funzione della decisione di diniego di protezione internazionale sussidiaria dovuta al, dedotto, timore di subire il trattamento degradante della riduzione sostanziale in schiavitù per debiti, al contenuto di informazioni “dell’ottobre 2018 reperite sul sito internet dell’EASO Pakistan”.
La manifesta infondatezza della censura in discorso si appalesa con alquanta evidenza, avendo il ricorrente denunciato, con il terzo motivo, che l’acquisizione officiosa di informazioni da parte della Corte di appello sarebbe avvenuta in violazione del precetto di cui all’art. 101 c.p.c., comma 2.
5. Il terzo motivo, intitolato “violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, sub n. 4 – nullità della sentenza per avere il giudice utilizzato fonti diverse da quelle offerte dal richiedente senza sottoporle preventivamente al contraddittorio”, censura la sentenza nella parte in cui, anzichè porre a fondamento della decisione i documenti offerti in comunicazione dall’appellante, “ha completamente omesso di valutarle” (il riferimento è alle “COI” allegate all’atto di appello), avendo anzi utilizzato “altre COI di fonte diversa”, senza però sottoporre tali documenti al contraddittorio fra le parti, in applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2.
6. La censura è infondata nella parte in cui con essa si afferma che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in alcuna considerazione il rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America del 30 giugno 2016 dal ricorrente depositato nel giudizio di appello; risultando al contrario dalla sentenza medesima (pag. 6) che tale documento è stato espressamente valutato, avendo la Corte di appello espressamente rimarcato “che lo stesso rapporto precisa di non essere una fonte UNHCR e chiarisce che lo stato pakistano si è dotato di una legislazione e di una organizzazione giudiziaria repressiva di tale fenomeno, seppure i risultati raggiunti fossero all’epoca ancora modesti”.
La doglianza è invece fondata quanto al contenuto delle “informazioni dell’ottobre 2018 reperite sul sito internet dell’EASO Pakistan” (pag. 7 della sentenza), dalla sentenza impugnata utilizzate per neutralizzare, in senso sfavorevole al ricorrente quanto alla, da lui dedotta, sussistenza nella regione del Punjab del fenomeno della riduzione in schiavitù per debiti, le informazioni, di segno divergente, recate dalla fonte (indicata nel precedente punto 4.) dal ricorrente depositate nel giudizio di appello.
Al riguardo, è invero da confermare il principio secondo, cui sussiste violazione del diritto di difesa del richiedente una delle protezioni internazionali quando costui abbia, come nella specie, esplicitamente indicato fonti di informazione rilevanti allo scopo ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa ovvero più aggiornate, che depongano nel senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporre al contraddittorio tali ulteriori informazioni, officiosamente acquisite, con conseguente violazione del precetto recato dall’art. 101 c.p.c., comma 2 (in questo senso, cfr. Cass. n. 29056 del 2019).
Per tale motivo, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà uniformarsi al principio testè ribadito.
7. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso, relativo a pronuncia su domanda di accertamento del dedotto diritto alla protezione sussidiaria per timore di riduzione in schiavitù per debiti, determina l’assorbimento del quarto motivo (relativo alla pronuncia sul rilascio di permesso di soggiorno per motivi di carattere umanitario) che ha, logicamente, quale presupposto il mancato accoglimento di detto terzo motivo.
8. In conclusione, la sentenza impugnata è da cassare con rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà sottoporre al previo contraddittorio fra le parti le informazioni, aggiornate, officiosamente acquisite per pronunciarsi sul motivo di appello relativo al rigetto della domanda di protezione sussidiaria per il motivo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).
Al giudice di rinvio è anche rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte: rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo e, assorbito il quarto, cassa e rinvia, in relazione al motivo accolto, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle, spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021