Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17532 del 18/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20544/2020 proposto da:

S.Y., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Giampà, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 2124/2019, pubblicata il 7 novembre 2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 7 novembre 2019, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da S.Y., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 7 giugno 2018.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il suo Paese perchè i ribelli attaccavano i villaggi dell’area dove abitava, che si trovava nella regione di Casamance; che il padre, commerciante, era stato derubato e ferito sulla strada di ritorno dalla Guinea e che lui durante la fuga da uno di quegli attacchi si era fatto male ad una gamba e, quindi, si era deciso ad allontanarsi dal paese.

3. La Corte di appello, dopo avere precisato che non era necessaria una nuova audizione, perchè il richiedente era stato sentito dalla Commissione territoriale e aveva illustrato con chiarezza le ragioni del suo espatrio, nè erano state prospettate specifiche esigenze che potessero comportare la necessità o l’opportunità di una nuova audizione, ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente, anche ove ritenute credibili, non configuravano una persecuzione; che non sussistevano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche in ragione della situazione del paese di provenienza, alla luce delle fonti internazionali consultate ed indicate; quanto alla protezione umanitaria, è stato precisato che il richiedente non aveva neppure allegata la sussistenza di una situazione di emergenza nel suo Paese tale da non offrire alcuna garanzia di vita in caso di ritorno.

4. S.Y. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6,14 e 17 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Si duole il ricorrente che il giudice non abbia espresso un giudizio sulla credibilità del ricorrente, ma, superando la questione, abbia ritenuto che il timore di rientro in patria non fosse riconducibile alle ipotesi che giustificavano il riconoscimento della protezione internazionale; che, in ogni caso, doveva essere riconosciuta quantomeno la protezione sussidiaria per le ipotesi previste del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e che la Corte di appello aveva escluso la lett. c) citando fonti risalenti nel massimo al 2017, non considerando peraltro le fonti aggiornate al 2018 prodotte con l’atto di appello.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7 e 11; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8 e dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3; artt. 112,115 e 116 c.p.c.; art. 5, comma 6, T.U. Immigrazione ratione temporis vigente, con riguardo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione umanitaria. Il ricorrente si duole del fatto che ove la Corte di appello avesse proceduto alla sua audizione, avrebbe potuto approfondire la circostanza allegata circa la motivazione per la quale era stato costretto alla fuga; nè era stato dato rilievo alle persecuzioni dovute ai continui attacchi dei ribelli al villaggio che avevano ucciso i membri della famiglia e ne depredavano costantemente i beni, avendo peraltro il medesimo dichiarato di appartenere all’etnia *****.

2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono infondati.

2.2 Questa Corte ha, più volte, affermato che “Nel giudizio sulla domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’allegazione dal richiedente di una situazione generale determinante l’esposizione effettiva al pericolo per la propria vita o per la propria incolumità psico-fisica, dovuto alla mera condizione del rientro, impone l’accertamento all’attualità della situazione oggettiva del paese d’origine e, in particolare, dell’area di provenienza del cittadino straniero, disancorata dalla rappresentazione della vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio o a quello previsto dell’art. 14, lett. a) e b): si tratta, infatti, di un accertamento autonomo che riguarda la verifica dell’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata dettata da conflitto armato interno od esterno, senza la necessità che egli fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009 in C-465-07, sentenza Elgafaji)” (Cass., 11 gennaio 2021, n. 108).

Inoltre, questa Corte ha precisato che l’onere di allegazione ha caratteristiche diverse da quello relativo alle protezioni cosiddette individualizzanti, potendosi limitare all’indicazione di una situazione generale di violenza indiscriminata dettata da conflitto esterno od instabilità interna, percepito come idoneo a porre in pericolo la vita o l’incolumità psico-fisica del richiedente, per il solo fatto di rientrare come civile nel paese di origine (Cass. 30 luglio 2015, n. 15202; Cass. 8 luglio 2020, n. 14350), per contro espandendosi il dovere istruttorio officioso del giudice, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (Cass. 15 settembre 2020, n. 19224).

2.3 Ciò posto, nel caso in esame, le censure formulate non colgono nel segno, non avendo il ricorrente riprodotto nel ricorso, come sarebbe stato suo onere, il contenuto delle COI più aggiornate già prodotte in appello, avendo richiamato piuttosto il contenuto “attuale” delle fonti da lui indicate nel giudizio di appello, il che comporta l’inammissibile introduzione di nuovi elementi di prova, e addirittura di nuove allegazioni in fatto, nel giudizio di legittimità.

2.4 Nel giudizio di legittimità, infatti, non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum e implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. (Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 30 gennaio 2020, n. 2193).

2.5 E ciò a fronte del compiuto accertamento da parte della Corte territoriale sulla situazione del Senegal, avuto riguardo alle fonti internazionali espressamente richiamate ed aggiornate al 2017, nel rispetto del consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui le fonti di informazioni devono essere attendibili, puntualmente indicate e aggiornate al momento della decisione (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819).

2.6 Non può essere accolto nemmeno il profilo di censura relativo all’omessa audizione del ricorrente, in parte inammissibile e in parte infondato.

2.7 Ed invero, con i motivi di appello, la parte deve rivolgere alla sentenza impugnata censure puntuali e specifiche, al cui esame resta delimitato l’ambito della cognizione in sede di gravame, senza possibilità di ampliamenti successivi, e ciò anche nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, essendo onere dell’appellante contrapporre le proprie argomentazioni a quelle svolte nella sentenza al fine di incrinare il fondamento logico giuridico di queste.

La mancanza di specificità dei motivi di appello comporta la inammissibilità del gravame, rilevabile anche d’ufficio e in sede di legittimità, con conseguente declaratoria d’ufficio del giudicato interno formatosi sulla pronuncia di primo grado (Cass., 21 gennaio 2004, n. 967).

2.8 Nel caso in esame, non risulta nè dal ricorso, nè dal provvedimento impugnato, che il ricorrente (appellante) avesse censurato, con uno specifico motivo di gravame, il diniego di audizione da parte del Tribunale, circostanza questa necessaria tenuto conto della natura del giudizio di appello, che è strutturato quale revisio prioris istantie e non già come un iudicium novum, nè il ricorrente ha specificato se l’audizione sia stata o meno effettuata da parte del Tribunale, con la conseguenza che sulla questione si è formato il giudicato interno e la stessa non può essere sollevata in sede di legittimità.

2.9 Sotto il profilo, poi, della violazione di un preteso obbligo di assumere, comunque, l’audizione da parte del giudice di appello, il motivo è infondato, riguardando il dovere di audizione piuttosto il giudice di primo grado e non anche il giudice di appello, con la conseguenza che l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass., 29 maggio 2019, n. 14600).

Quest’ultimo, ovviamente, ha facoltà di assumere l’audizione del richiedente asilo, ma in base alla previsione generale del codice di rito che, consente al giudice di procedere al libero interrogatorio delle parti ai sensi dell’art. 117 c.p.c. e dunque per scelta discrezionale non sindacabile in cassazione, dato che le dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell’art. 229 c.p.c., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite (Cass., 26 agosto 2003, n. 12500; Cass., 22 luglio 2010, n. 17239).

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8 e art. 702 ter c.p.c., comma 3, artt. 112,115 e 116 c.p.c.; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ratione temporis vigente, in relazione alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo la Corte di appello considerato le criticità esposte sulle aggressioni subite dal padre e sul fatto che lui stesso era stato ferito.

3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

3.2 La Corte di appello, infatti, ha precisato che non risultavano allegate specifiche e circostanze da comportare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e che neppure era stata addotta l’esistenza in Senegal di una situazione di emergenza sanitaria o alimentare tale da non offrire al richiedente alcuna garanzia di vita nel caso di rientro.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472