Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17533 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20910/2020 proposto da:

N.K., rappresentato e difeso dall’Avv. Assunta Fico, come da procura in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 2141/2019, pubblicata in data 8 novembre 2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza dell’8 novembre 2019, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da N.K., cittadino della Nigeria (Imo State), avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 10 aprile 2018.

2. Il richiedente aveva dichiarato di essere andato via dal Paese di origine perchè vittima della persecuzione da parte delle forze dell’ordine locali, ordita contro i membri del *****, movimento pacifista per l’indipendenza della regione del quale il richiedente era sostenitore insieme al padre e che nel corso di una manifestazione la polizia aveva aperto il fuoco contro i manifestanti e lui e il padre erano rimasti gravemente feriti; che era riuscito a fuggire, ma contro di lui era stato emesso un mandato di cattura.

3. La Corte di appello, dopo avere ritenuto non necessaria l’audizione del ricorrente – perchè, sentito dalla Commissione territoriale, era stato messo nelle condizioni di riferire ogni circostanza utile, illustrando peraltro con chiarezza le ragioni del suo espatrio, e perchè non erano state prospettate esigenze specifiche e fondate che potessero comportare la necessità o l’opportunità di una nuova audizione – non ha ritenuto credibile il racconto del richiedente e ha precisato che i documenti esibiti non offrivano garanzie di sufficiente genuinità e provenienza; i giudici di secondo grado hanno affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche alla luce delle fonti internazionali consultate e specificamente indicate; quanto alla protezione umanitaria, è stato precisato che il richiedente non aveva allegato una specifica situazione di vulnerabilità, tenuto conto anche della situazione del Paese di provenienza; nè era attuale la presenza di un’epidemia di febbre emorragica nelle aree della Nigeria, mentre il pericolo di essere arrestato non presentava le caratteristiche delle situazioni tendenzialmente transitorie e in divenire alla cui tutela era ispirato il complessivo regime proprio delle misure di natura umanitaria.

4. N.K. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a quattro motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, e dell’art. 46, comma 3, della Direttiva 2013/32/UE, non avendo la Corte territoriale proceduto all’audizione personale dello stesso e, con motivazione contraddittoria, non aveva ritenuto credibile il suo racconto; che peraltro il verbale di audizione davanti la Commissione territoriale non era affatto esaustivo, perchè aveva approfondito soltanto alcuni aspetti e ne aveva tralasciato altri, conducendo un esame istruttorio lacunoso.

1.1. Il primo motivo è infondato, perchè il dovere di audizione riguarda semmai il giudice di primo grado, nei limiti in cui è configurabile un tale dovere, e non anche il giudice di appello (cfr. per tutte, Cass., 28 febbraio 2019, n. 5973), con la conseguenza che l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass., 29 maggio 2019, n. 14600).

Quest’ultimo, ovviamente, ha facoltà di assumere l’audizione del richiedente asilo, ma in base alla previsione generale del codice di rito che, consente al giudice di procedere al libero interrogatorio delle parti ai sensi dell’art. 117 c.p.c. e dunque per scelta discrezionale non sindacabile in cassazione, dato che le dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell’art. 229 c.p.c., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite (Cass., 26 agosto 2003, n. 12500; Cass., 22 luglio 2010, n. 17239).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7 e 8; violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 – 27, in merito al riconoscimento dello status di rifugiato per le persecuzioni politiche subite, non avendo la Corte di appello considerato la sua adesione all’ideologia politica e avendo omesso di esaminare i maltrattamenti cui erano sottoposti gli attivisti pro Biafra, i quali, indipendentemente dal fatto che essi fossero o meno iscritti a qualche movimento, continuavano ad essere bersagliati dallo Stato federale nigeriano.

2.1 Il motivo è inammissibile.

2.2 Il ricorrente censura la valutazione di non credibilità della sua vicenda personale, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Ed infatti, la Corte di appello ha ritenuto che la narrazione del richiedente doveva ritenersi complessivamente inattendibile e ha specificamente evidenziato, alle pagine 10 e 11 del provvedimento impugnato, i punti e i passaggi contraddittori e incongruenti, oltre che gli elementi rimasti oscuri nel racconto, che non sono stati specificamente censurati dal ricorrente che ha soltanto proposto una versione alternativa, ma senza spiegarne le ragioni.

2.3 E’ utile, comunque, precisare che questa Corte, anche di recente, ha ribadito quale sia il riparto degli oneri di allegazione e prova, ed in qual senso debba essere intesa la nozione di “cooperazione istruttoria” invocata dal ricorrente, ricondotta alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

In primo luogo, l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la “cooperazione istruttoria” consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, in quanto l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, dovendo il richiedente presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5), (Cass., 9 luglio 2019, n. 18431).

Ne consegue che solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine dell’istante, si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e art. 14, lett. c) e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8-27, non avendo la Corte di appello adeguatamente consultato le fonti internazionali, sebbene portate all’attenzione del giudicante e che la zona di provenienza del ricorrente, l’Imo State, apparteneva al territorio dell’ex Repubblica di Biafra, ossia un’area più vasta rispetto al solo Delta del Niger e continuava ad essere pervaso da un clima di grave violenza diffusa.

3.1 Il motivo è infondato.

3.2 Sul punto, giova ricordare, che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, con la conseguenza che il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass., 31 maggio 2018, n. 13858).

3.3 Ciò posto, il motivo, articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, è inammissibile, perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato, alle pagine 12 – 16 del provvedimento impugnato, che negli Stati del sud della Nigeria – e tra questi l’Imo State – non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32; l’omessa valutazione della situazione personale del richiedente e dell’emergenza sanitaria in atto nel suo paese di provenienza; la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; errata valutazione della violazione dei diritti subita dal ricorrente.

4.1 Anche il quarto motivo è inammissibile, non essendo stata censurata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

4.2 Il ricorrente fonda, infatti, la propria domanda di permesso umanitario su circostanze che sono state ritenute non credibili dal giudice di merito con argomentazioni adeguate e non sindacabili in sede di legittimità (pag. 17 del provvedimento impugnato).

4.3 Questa Corte, di recente, ha affermato che in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass., 24 dicembre 2020, n. 29624).

4.4 Anche il profilo relativo alla sussistenza di malattie richiamato dal ricorrente, ricordando il sito *****, aggiornato al 2020, fa specifico riferimento agli Stati di Edo e Ondo nella Nigeria Sud-occidentale e non anche all’Imo State e sul punto la Corte di appello ha comunque rilevato che non era stata rilevata in Nigeria e in particolare nello Stato di origine del ricorrente una situazione di emergenza sanitaria tale da non offrire al richiedente alcuna garanzia di vita nel caso di rientro.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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